Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 35

Notiziario on line – news letter n.35

INFORTUNI SUL LAVORO: NON RILEVA L'ACCETTAZIONE DEL RISCHIO DEL LAVORATORE
In una fattispecie di danno da infortunio sul lavoro in cui la Corte di appello aveva dichiarato il concorso di colpa della vittima per la “consapevole accettazione preventiva del rischio che si stava accingendo a correre nell'esecuzione del contratto d'opera pur se, quale lavoratore autonomo, avrebbe potuto sottrarvisi", la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 13 marzo – 15 aprile 2008, n. 9898, Presidente Mazza, Relatore Lanzillo, dopo aver evidenziato che "la responsabilità per il rischio di impresa e per l'esercizio di attività pericolose grava su chi gestisce, organizza e dirige le attività medesime, in vista del proprio interesse; non su chi si limiti a prestare la propria opera, nell'ambito della suddetta organizzazione", ha affermato che "la tesi secondo cui il consenso del lavoratore a svolgere attività pericolosa possa valere di per sé ad esimere da responsabilità il datore di lavoro, o il committente, che abbiano permesso che la prestazione di lavoro si svolgesse in un contesto obiettivamente non sicuro, costituisce principio opposto a quello a cui si ispira l'art. 2087 cod. civ., come l'intera normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che obbliga l'imprenditore a predisporre comunque tutte le condizioni affinché sia tutelata l'integrità fisica dei prestatori d'opera". Nè rileva "che il lavoratore infortunato sia autonomo, anziché dipendente, sia perché anche il lavoratore dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione, ove non siano rispettate le norme antinfortunistiche o venga messa a rischio la sua personale incolumità; sia perché anche il lavoratore autonomo può trovarsi a rendere la sua prestazione nell'ambito dell'altrui organizzazione di impresa, e al di fuori di ogni sua possibilità di controllo sulla sicurezza del contesto in cui è chiamato ad operare".

********

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DAL PRIMO MARZO 2008 Con Circolare n. 437 del 25 Mar 2008, il Ministero della Giustizia, ha avvertito che, con l'entrata in vigore della legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 del DL 31 dicembre 2007 n. 248, assume particolare rilievo la modifica dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, in tema di notificazione a mezzo posta, in vigore dal 1/03/08. L'art. 36 comma 2 quater della legge in questione dispone che "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di raccomandata". Il successivo comma 2 quinquies del medesimo art. 36 precisa che "La disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982 n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza"