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Newsletter 13

Notiziario online – news letter n. 13

Cassazione Sezione III, sentenza 27 maggio 2010 n. 12971

Responsabilità e risarcimenti – Responsabilità del committente - Culpa in eligendo – Inaffidabilità dell’impresa sotto il profilo patrimoniale - Esclusione. (Cc, articoli 1228, 1655, 2043 e 2049)

Qualora si invochi la responsabilità del committente, per danni cagionati a terzi dall’appaltatore nell’esecuzione del contratto sotto il profilo della culpa in eligendo , questa ultima ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati a un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Esulano, quindi, dal concetto in questione profili di generica garanzia patrimoniale, quali, ad esempio, l’asserita inaffidabilità dell’impresa sotto il profilo patrimoniale.

Responsabilità e risarcimenti - Responsabilità del committente - Sussistenza - Deduzione – Onere della prova - Distribuzione. (Cc, articoli 1228, 1655, 2043 e 2049)

Se l’ipotesi normale, in caso di danni a terzi, provocati nell’esecuzione di un contratto di appalto, è quella della responsabilità esclusiva dell’appaltatore, deve ritenersi che la dimostrazione della sussistenza delle circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore deve far carico al terzo danneggiato (che voglia agire direttamente nei confronti del committente)ovvero anche dell’appaltatore (che voglia essere esonerato da tale responsabilità per essere stato un semplice esecutore degli ordini del committente).

Responsabilità e risarcimenti - Responsabilità del committente - Verso terzi - Limiti. (Cc, articoli 1228, 1655, 2043 e 2049)

Per i danni patiti da terzi nell’esecuzione di un contratto di appalto una corresponsabilità del committente può verificarsi solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata a impresa manifestamente inidonea (cosiddetta culpa in eligendo ), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabile direttive. In particolare un dovere di controllo, di origine non contrattuale, gravante sul committente, al fine di evitare che dall’opera derivino lesioni al principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela, e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell’appaltatore al principio base della responsabilità civile. La funzione di controllo, infatti, è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni tra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione o all’eliminazione della sfera di autonomia decisionale del secondo e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi.