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Newsletter 11

Notiziario online – news letter n. 11

Tribunale di Trento, sentenza 15 gennaio 2010 n. 29

Appalto privato - Rovina e difetti dell’opera – Azione risarcitoria - Ipotesi di responsabilità extracontrattuale - Presupposto - Rapporto di natura contrattuale

- Superamento - Obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale - Sussistenza. (Cc, articolo 1669)

In materia di appalto privato, l’azione di cui al disposto normativo ex articolo 1669 del codice civile concerne un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, pur presupponendo un rapporto di natura contrattuale, ne supera i confini e si configura alla stregua di un’obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, in quanto costituite dall’interesse pubblico alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata e a preservare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. In tal senso, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano unicamente collaborato alla costruzione. Ciò rilevato nel caso concreto la convenuta ditta esecutrice dei lavori risulta, pertanto, legittimata alla chiamata in causa dell’impresa individuale che con essa ha collaborato alla costruzione dell’immobile, sebbene l’iniziale contratto di appalto non sia stato dal committente con quest’ultima stipulato.

Cassazione Sezione III, sentenza 30 aprile 2010 n. 10605 -

Responsabilità e risarcimento - Da parte dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera – Contenuto - Concorso da parte del committente - Presupposti.

(Cc, articoli 1125, 1127, 2043 e 2051)

In tema di appalto, l’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità e obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base ai patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus

minister nell’attuazione delle specifiche direttive.

Una giurisprudenza ormai costante della Suprema corte, afferma che, nel contratto di appalto l’appaltatore, esplicando la propria attività in piena autonomia, con una propria organizzazione e con assunzione del rischio, deve essere considerato unico responsabile dei danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Tuttavia, in alcuni casi, ci può essere eccezionalmente una corresponsabilità del committente come quando, a suo carico, vengano ravvisate specifiche violazioni del principio del nemine laedere (come accade nel caso in cui tralasci ogni sorveglianza nella fase esecutiva), oppure quando l’evento dannoso sia a lui addebitabile per essersi affidato a un’impresa priva delle necessarie capacità tecniche e organizzative ai fini del compimento dell’opera, oppure quando l’appaltatore sia stato un mero esecutore degli ordini impartiti dal committente e, infine, quando il committente si sia di fatto ingerito nell’esecuzione del contratto dando specifiche direttive o concordando con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto (Cassazione 7499/2004, 7273/2003 e 8686/2000)

Cassazione Sezione III, sentenza 1° aprile 2010 n. 7999

Conclusione - Accettazione non conforme alla proposta - Nuova proposta - Conclusione del contratto sulla base di questa - Condizioni. (Cc, articolo 1326)

Il principio normativo secondo cui una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta comporta la conseguenza che solo con l’accettazione di questa ultima si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l’altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione. L’accettazione a condizioni diverse da quelle contenute nella proposta, infatti, non può costituire, in alcun caso, accettazione ai fini della conclusione del contratto. (M.Fin.)