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Newsletter 9

Notiziario online – news letter n. 9

Cassazione Sezione tributaria, sentenza 16 ottobre 2009 n. 21962

Effetti del fallimento - Perdita da parte del contribuente della qualità di soggetto passivo nel rapportotributario - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articolo 182; Dlgs 546/1992, articoli 1, 10 e 11)

A seguito della dichiarazione di fallimento il contribuente non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell’atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari e a prescindere dalla valutazione da essi compiuta in ordine all’accertamento, è eccezionalmente abilitato a esercitare egli stesso la tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo e la difesa in ogni grado del procedimento. (M.Pis.)

Effetti del fallimento - Scioglimento del contratto di leasing - Diritti del concedente. (Rd 267/1942, articoli 72, 72-quater e 93)

Qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto di leasing, il concedente non ha alcun diritto alla restituzione dei canoni residui, che l’utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria; ha soltanto diritto alla restituzione del bene e un diritto eventuale di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minor somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene. Pertanto, intervenuto lo scioglimento del contratto, il concedente non ha alcun potere di chiedere l’ammissione al passivo per una somma corrispondente all’importo dei canoni, che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, trattandosi di un credito del quale, con la cessazione dell’utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria, viene meno l’esigibilità, subentrando al regolamento contrattuale un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui residua al concedente il solo diritto di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza a suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della nuova allocazione del bene. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Cassazione Sezione I, sentenza 26 marzo 2010 n. 7273

Concordato preventivo - Società di persone – Applicabilità anche ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili - Esclusione. (Rd 267/1942, articoli 147, 161 e 184)

Il principio della consecuzione processuale non può applicarsi con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone; pertanto, per quanto riguarda l’opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o il computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’articolo 147 della legge fallimentare, dei soci illimitatamente responsabili.