Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 33

Notiziario on line – news letter n.33

APPALTO: IL RECESSO UNILATERALE E LA VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL MANCATO GUADAGNO In una fattispecie in cui, deducendo l'illegittimo recesso unilaterale da un contratto di fornitura servizi operato dalla stazione appaltante, l'appaltatore chiedeva, fra l'altro, il danno da mancato guadagno, non riconosciutogli dal giudice di merito, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda, con sentenza 24 gennaio – 1 aprile 2008, n. 8448, Presidente Elefante, Relatore Mazziotti Di Celso, dopo aver rammentato che "come disposto dall'articolo 1671 c.c., il committente che recede dal contratto è tenuto ad indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti (danno emergente) nonché del mancato guadagno (lucro cessante)" ha annullato la sentenza impugnata, precisando che "con riguardo alla valutazione di danni che per loro stessa natura evidenzino la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione, quali quelli derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività dai risultati incerti e mutevoli, il mancato esercizio da parte del giudice del merito del potere di stima equitativa, conferitogli dall'art. 1226 c.c., deve trovare supporto non in semplici enunciazioni di stile, ma in argomentazioni logiche ed esaurienti, che spieghino perché nel caso concreto il danneggiato abbia la possibilità di fornire la suddetta dimostrazione (sentenza 13/1/1987 n. 132)".

********

IL PROBLEMA DEL DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA Con sentenza 27 febbraio – 28 marzo 2008, n. 8092, Presidente Fantacchiotti, Relatore Finocchiaro, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, ha ribadito che "in caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è in re ipsa, ma può essere liquidato soltanto ove il creditore fornisca la prova del danno stesso, deducendo e dimostrando che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione (cfr. Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16871). Nell'ipotesi in cui il creditore sia un imprenditore, tale qualità non rileva di per sé, ma, solo ai fini probatori, nel senso che deve comunque essere effettuata la “allegazione della sua condizione di imprenditore” e, con riferimento al danno da svalutazione monetaria, “chiesto il ricorso al fatto notorio”