Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 32

Notiziario on line – news letter n.32

IL PROBLEMA DEL REDDITO CON LA CONTABILITA' IN NERO Esaminando il ricorso di un imprenditore avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato, recuperando a tassazione un maggiore imponibile a fini Irpef, a seguito di due verbali (uno dell'Inps e l'altro della G.d.F.) in forza dei quali l'Erario riteneva che il contribuente, avesse fatturato costi per operazioni inesistenti ed omesso di fatturare incassi risultanti da documentazione extracontabile, nonchè conseguito maggiori ricavi con riferimento alle somme ritenute corrisposte "in nero" ai lavoratori dipendenti, la S.C. di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza 9 gennaio – 10 marzo 2008, n. 6335, Presidente Lupi, Relatore Bursese, ha ribadito che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravita, precisione e concordanza prescritti dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25610 del 01/12/2006).

*****

PERDITA DELLA MERCE TRASPORTATA E CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA In una fattispecie in cui il venditore aveva convenuto in giudizio l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del furto della merce trasportata su un autocarro di sua proprietà durante il trasporto all'acquirente e il convenuto assicuratore aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva e l'inoperatività della polizza, la S.C. di Cassazione, Sezione terza, con sentenza 14 dicembre 2007 – 28 marzo 2008, n. 8063, Presidente Preden, Relatore Frasca, ha affermato il principio di diritto secondo cui "in tema di contratto di assicurazione per conto di chi spetta, nella vendita di cose mobili da trasportarsi da un luogo ad un altro, qualora il trasporto della merce venga eseguito dal venditore in proprio (nella specie, essendo il venditore una s.r.l., da un socio) e non tramite un vettore o uno spedizioniere (figure riconducibili ai contratti tipici di cui agli artt. 1678 e ss. e 1737 e ss.), il diritto all'indennizzo, nell'ipotesi di perimento delle cose durante il trasporto della merce e prima della consegna al compratore, va riconosciuto al mittente-venditore e non all'acquirente destinatario della merce, non potendosi fare applicazione dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all'acquirente. L'art. 1510, secondo comma, infatti, non diversamente dall'art. 1378, secondo inciso c.c., quando fanno riferimento alla consegna al vettore o allo spedizioniere alludono a tali figure come tipizzate dall'art. 1678 e dall'art. 1737 c.c."