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Newsletter 31

Notiziario on line – news letter n.31

IL PROBLEMA DEL DEBITO CONDOMINIALE E DELL'OBBLIGAZIONE DEL CONDOMINO Con riferimento a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti nell'edificio condominiale sulla base di contratto di appalto stipulato dall'amministratore, la S.C. di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 4 marzo – 8 aprile 2008, n. 9148, Presidente Carbone, Relatore Corona, ha affrontato il problema della natura delle obbligazioni dei condomini, pervenendo alla conclusione che la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi non ha natura solidale, ma va ripartita tra i condomini stessi in proporzione alle rispettive quote. Questo, in sintesi, il ragionamento della Corte: "ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 cit., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà". Sicchè "Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. In definitiva, "le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie".