Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 28

Notiziario on line – news letter n.28

CONTRATTO: CHI CHIEDE L'ADEMPIMENTO NON PUO' ESSERE INADEMPIENTE Affrontando il problema dell'eccezione di inadempimento, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile, con sentenza 20 novembre 2007 – 13 febbraio 2008, n. 3472, Presidente Corona, Relatore Bertuzzi , ha chiarito che "Costituisce principio generale in materia di contratto con prestazioni corrispettive, che la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. L’applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento e ciò risulti accertato in corso di causa.

CONTRATTO: L'INTERESSE ALL'ESATTO ADEMPIMENTO E L'INTERESSE ALLA RISOLUZIONE Contrastando la tesi secondo cui l'inadempienza non grave dell'appaltatore non giustifica il mancato pagamento del saldo, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile, con sentenza 20 novembre 2007 – 13 febbraio 2008, n. 3472, Presidente Corona, Relatore Bertuzzi, ha affermato che "la diferenza fra domanda di risoluzione e domanda di adempimento si misura dal confronto tra l’art. 1455 e l’art. 1460 c.c., laddove la gravità dell’inadempimento è il presupposto specificatamente previsto per la risoluzione del contratto e trova la ragione della sua previsione proprio nella radicalità e definitività di tale rimedio, mentre "l’eccezione di inadempimento è invece attivabile nel caso di inesattezza qualitativa o quantitativa della prestazione tale da non giustificare la risoluzione del contratto, atteso che l’esercizio di questo mezzo di autotutela incide soltanto sull’esecuzione contrattuale, sospendendola temporaneamente. Con la conseguenza, sul piano delle garanzie contrattuali, che l’interesse all’adempimento, da intendersi qui come interesse all’esatto adempimento, è tutelato, in conformità al principio della efficacia vincolante del contratto (art. 1372 c.c.), in maniera più intensa rispetto all’interesse alla risoluzione del contratto, non incontrando esso il limite, più rigoroso, della non scarsa importanza, ma soltanto quello della buona fede in senso oggettivo.