Sei in: Articoli: NEWS : 2008:

Newsletter 17

Notiziario on line – news letter n. 17

IL PROBLEMA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE Con sentenza 14 novembre - 7 dicembre 2007, n. 25646, Pres. e Rel. Filadoro, la S.C. di Cassazione, Sezione terza civile , ha chiarito che "la iniziale affermazione secondo cui il risarcimento dei danni non patrimoniali postula che la responsabilità dell'autore di un fatto illecito sia affermata in base ad un accertamento di un fatto che integri gli estremi del reato, con la conseguenza che se il conducente di un autoveicolo coinvolto in un incidente sia stato assolto con sentenza irrevocabile in sede penale dalla imputazione di omicidio colposo con formula dubitativa, il giudice civile non può riconoscere il diritto al risarcimento del danno in parola, essendo esclusa la sussistenza del reato che di quel diritto costituisce il presupposto (Cass. nn. 10201 del 1994, 3728 del 2002) è stata ormai sostituita dalla più recente giurisprudenza, da ritenersi oramai consolidata, secondo cui, ai sensi dell'art. 652 codice di procedura penale, il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi .. nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato (Cass. n. 20325 del 2006), non quindi quando è solo escluso l'elemento soggettivo ("perché il fatto non costituisce reato"). In tal caso, infatti, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

PATENTE: SOSPENSIONE LEGITTIMA SE TEMPESTIVA A seguito di verbale di accertamento della violazione dell'art. 141, commi 3 e 8 codice della strada in relazione a un incidente stradale con lesioni personali, il prefetto, dopo circa 15 mesi dal fatto, dispone la sospensione della patente di guida per quattro mesi, ai sensi dell'art. 223 comma 2 codice della strada. Tizio, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, si oppone all'ordinanza, eccependone il ritardo. Il Giudice di Pace accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza. Rigettando il ricorso proposto dall'Ufficio Territoriale del Governo, la S.C. di Cassazione, Sezione prima civile, con sentenza 15 novembre - 12 dicembre 2007, n. 26018, presidente De Musis, relatore Del Core ha confermato il principio secondo cui "il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall'art. 223 del codice della strada, avendo natura cautelare e trovando giustificazione nella necessità di impedire nell'immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne deriva che, pur non prevedendo la norma espressamente un termine di decadenza dal potere di disporre la sospensione cautelare della patente, il provvedimento à illegittimo ove non sia adottato entro un tempo che ne giustifichi la funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente collegata (cfr. Cass. nn. 17205/2005, 21048/2004, 15906/2003, 11967/2003, 14866/2001, 6108/2001, 3454/2001, 5689/2000, 11959/1999). Principio ribadito recentemente dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13226/2007.