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Newsletter 16

Notiziario on line – news letter n. 16

L'ASSEGNO INCASSATO E IL PROBLEMA DELL'ACQUIESCENZA TACITA Con sentenza 20 novembre - 19 dicembre 2007, n. 26730, Presidente Carbone, Relatore Rordorf, la S.C. di Cassazione, Sezioni unite civili ha affermato che "L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 c.p.c. è configurabile solo quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Una situazione siffatta non si riscontra, invece, nel caso di ricezione e di incasso di un assegno versato dall'obbligato a seguito della sentenza, in quanto tale comportamento del creditore non implica univocamente la volontà di accettazione definitiva e completa della liquidazione disposta con il provvedimento impugnato, ben potendo esso conciliarsi con l'intento dell'interessato di percepire nell'immediato almeno una parte delle proprie asserite spettanze senza per questo rinunciare e pretendere la parte restante.

IL CONTRATTO FRA PROPOSTA, ACCETTAZIONE E SILENZIO Con sentenza 9 ottobre - 4 dicembre 2007, n. 25290, Presidente Vella, Relatore Colarusso, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile , dopo aver offerto la nozione di proposta e di accettazione, ha chiarito il significato del silenzio in materia contrattuale:

1) LA NOZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE " La proposta contrattuale consiste in una manifestazione univoca denotante l'impegno del proponente, e non una sua mera disponibilità o un auspicio (Cass. 6922/82), ed è integrata dalla volontà del dichiarante di dirigere verso l'oblato l'espressione di un intento idoneo ad essere assunto come contratto (Cass. 7094/01; Cass. 6741/87). La proposta, inoltre, per poter assolvere la sua stessa funzione, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che mira a concludere e deve avere il carattere della completezza con riguardo, almeno, a tali elementi, tra i quali, nella compravendita, si annovera certamente il prezzo". [v. Cass., Sez. seconda civile, sent. 9 ottobre - 4 dicembre 2007, n. 25290, Pres. Vella, Rel. Colarusso]

2) LA NOZIONE DI ACCETTAZIONE IN MATERIA CONTRATTUALE " L'accettazione, che è atto di natura ricettizia, deve consistere nella totale ed incondizionata adesione alla proposta da parte dell'oblato, che esprime una volontà conforme alla proposta, così che il contratto può ritenersi concluso soltanto se si realizza la piena congruenza, anche nelle clausole accessorie, tra proposta ed accettazione (Cass. 2472/99; Cass. 4274/94; Cass. 77/93; Cass. 1072/85; Cass. 5261/81)". [v. Cass., Sez. seconda civile, sent. 9 ottobre - 4 dicembre 2007, n. 25290, Pres. Vella, Rel. Colarusso]

3) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: IL PROBLEMA DEL SILENZIO "In materia contrattuale, il silenzio, che, di per sé, non costituisce manifestazione negoziale, può acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita (Cass. 3957/83), tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale ed assume tale portata laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo". [v. Cass., Sez. seconda civile, sent. 9 ottobre - 4 dicembre 2007, n. 25290, Pres. Vella, Rel. Colarusso]