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Newsletter 15

Notiziario on line – news letter n. 15

IL PROBLEMA DELLA TRANSAZIONE DI UNO SOLO DEI CONDEBITORI SOLIDALI Con sentenza 20 novembre 200 – 17 gennaio 2008, n. 868, Presidente Varrone, Relatore Durante, la Cassazione, Sezione terza civile , ha ribadito che “L'art. 1304, comma 1, c.c., che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori si riferisce alla transazione (non novativa) avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale , mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c. (Cass. 27.3.1999, n. 2931; Cass. 19.12.1991, n. 13701). In definitiva, secondo la Cassazione, “Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori estranei di profittarne, da quello che non concede tale facoltà, viene ravvisato dalla giurisprudenza nell' oggetto della transazione (l 'intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante) e dalla dottrina nel fatto che il creditore rinunci o non ad ogni maggiore pretesa nei confronti degli altri condebitori”. IL DANNO RISARCIBILE DEL LAVORATORE INFORTUNATO Con sentenza 20 novembre 200 – 17 gennaio 2008, n. 868, Presidente Varrone, Relatore Durante, la Cassazione, Sezione terza civile , ha chiarito che “in caso di lesione dell'integrità fisica di persona che già esercita attività lavorativa, comportante invalidità permanente di modesta entità, è configurabile un danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa se sussistono elementi che consentano di ritenere che a causa dei postumi il soggetto effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore e diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno alla salute ovvero di danno morale (Cass. 9.1.2001, n. 239; Cass. 6.4.2005, n. 7097; Cass. 10.8.2004, n. 15418). Né rileva che per effetto dei postumi la prestazione dell'attività lavorativa si sia resa più faticosa, pur rimanendo inalterata la retribuzione, in quanto la maggiore pena o fatica provata nello svolgimento dell'attività lavorativa costituisce un'ipotesi di danno alla salute (Cass. 4.12.1998, n. 1998).