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Newsletter 13

Notiziario on line – news letter n. 13

DAL 1° APRILE 2008 LIMITI AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Con Circolare 7.03.2008 n. 18 l'Agenzia delle Entrate illustra il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". In particolare si sofferma sull'articolo 49, comma 10, che testualmente recita: "Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1, 50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante." Va rammentato che con il citato d.lgs. 231/2007 il limite di valore per la "adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale" passa da 12.500, 00 a 15.000, 00 euro, "indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate" (art. 16)
Le modifiche entreranno in vigore il 30 aprile 2008 (art. 49 comma 20)
SENTENZA N. 2157 DEL 18/09/2007 TRIBUNALE DI BOLOGNA CONSEGNA DELL’OPERA – VARIAZIONI DEL PROGETTO IN CORSO D’OPERA – CLAUSOLA PENALE – VALIDITA’ – ESCLUSIONE – FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE – NECESSITA’ Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. SENTENZA N. 18157 DEL 28/08/2007 S.C. CREDITO SPETTANTE A UNA PERSONA GIURIDICA – PAGAMENTO EFFETTUATO A CHI LA RAPPRESNTA – NECESSITA’ SUSSISTE Qualora il diritto di credito spetti a una persona giuridica, a una società o una associazione non riconosciuta, il pagamento deve necessariamente essere ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, giacché solo detta persona può, trattenendo la somma o le altre cose mobili oggetto dell’obbligazione, impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l’associazione che rappresenta e fare a essa risalire gli effetti propri dell’accettazione della prestazione offerta. Allo stesso modo, l’offerta non può che essere indirizzata all’ente creditore in persona del suo legale rappresentante, perché solo costui è legittimato a rifiutarla con effetti vincolanti per il soggetto che rappresenta o di cui è l’organo.