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IL TESTAMENTO OLOGRAFO


Il Testamento Olografo

Definizione, elementi e note giuridiche di riferimento

Il testamento olografo (olografo è parola greca che significa scritto interamente, sottinteso: di propria mano dal testatore) è (art. 602 c.c.) quello che viene scritto direttamente e integralmente dal testatore, non importa se a matita o a penna, se su carta o su altro supporto. Ai fini dell’olografia non sono richiesti la regolarità e la leggibilità della scrittura, l’importante essendo che il testo autografo sia decifrabile, in modo da poter essere accertare la volontà del testatore (Cass. 28/10/1994, n. 8899). Il requisito dell’abitualità della scrittura risulta soddisfatto allorquando sia accertato l’utilizzo, da parte del testatore, oltre che del consueto carattere corsivo, anche di quello stampatello (nella specie si è accertato che il testatore, sebbene fosse solito scrivere in corsivo, usava talvolta il carattere stampatello, Corte d’Appello di Torino 19/12/2000).
E’ bene sottolineare che, se il testo risulta, anche parzialmente, redatto da persona diversa dal testatore, che magari ha collaborato con questi guidandone l’incerta mano per sopperire alla carenza d’istruzione o allo stato di salute, l’atto è NULLO (Cass. 10/7/1991, n. 7636), essendo irrilevante l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore (Cass. 17/3/1993, n. 3163 ).

Lo stesso dicasi del testamento che contenga ripassi, correzioni e cancellature dovuti al fatto che il testatore, gravemente malato alle articolazioni, si sia fatto guidare la mano da qualcuno, anche se queste alterazioni non eliminano la riferibilità al de cuius del documento (Trib. Perugia 10/2/1998).

Testamento NULLO per difetto di olografia anche se nella dichiarazione di ultima volontà vi è una sola parola di mano altrui, che risulti scritta durante la stesura del testamento, ancorché su incarico o con il consenso del testatore (Cass. 5/8/2002, n. 11733).
Il requisito dell’olografia è invece rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta, anche se il documento sul quale è vergata contenga scritti di mano diversa da quella del testatore, in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria (come nel caso in cui, sotto la firma del de cuius, figurino quelle di una o più altre persone con il relativo indirizzo). Lo stesso dicasi quando, anche di fronte a qualche apparente eterogeneità della grafia (largamente spiegabile in chiave psicologica), ricorrano numerosi argomenti testuali, presuntivi e comportamentali che ne dimostrino, univocamente, la genuinità (Trib. Avellino 12/7/1979).

Testamento valido anche nel caso in cui un terzo abbia aggiunto una parola, già tuttavia scritta due volte dallo stesso testatore, poiché tale aggiunta non è idonea ad escludere la provenienza da parte del de cuius delle disposizioni contenute nel documento, essendo la mano del terzo intervenuta quando la volontà del testatore si era già manifestata e concretizzata con l’anteriore duplice scrittura; di conseguenza il testamento deve intendersi scritto per intero di mano del testatore (Cass. 22/10/1996, n. 9172).
In altre parole, il testamento olografo alterato da terzi dopo la stesura ad opera del testatore è valido se l’alterazione non è tale da impedire l’individuazione dell’originaria, genuina volontà del testatore stesso , mentre è annullabile per carenza di olografia se l’intervento di terzi, ancorché costituito da una sola parola, si è manifestato durante la stesura del documento (Cass. 30/10/2008, n. 26258).

Successivamente la Cassazione (sentenza n. 9905 del 27/4/2009) ha precisato che lo scritto ad opera di mano estranea a quella del testatore , per essere irrilevante ai fini della validità del testamento, dev’essere inserito in una parte diversa da quella occupata dalle disposizioni testamentarie .
Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la stesura progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l’olografo per il quale il testatore utilizzi propri scritti precedentemente stilati di suo pugno, aggiungendovi in un secondo tempo la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà d’imprimere a tali scritti il carattere di testamento (Cass. 22/3/1985, n. 2074).

Ininfluente, poi, la circostanza che la firma sia stata apposta in epoca anteriore a quella in cui sono state vergate le disposizioni testamentarie , l’importante essendo che essa risulti apposta in calce alle stesse (Cass. 27/10/2008, n. 2845).

Valida anche la manifestazione della volontà testamentaria in uno scritto avente la forma di lettera, firmato con l’indicazione del rapporto di parentela con i beneficiari delle disposizioni (per esempio “papà”), quando comporti la certezza sull’identità della persona del testatore.
Se poi il testamento olografo è stato redatto su più fogli separati, occorre, affinché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale , e che tra le va rie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale; nel caso di specie la Cassazione (sentenza n. 11703 del 18/9/2001) ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto configurarsi un tale tipo di collegamento fra una busta e un cartoncino in essa contenuto.
Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni testamentarie, è opportuno descrivere i beni in modo da non lasciare dubbi sulla loro individuazione (per gli immobili non è necessario indicare dati catastali e confini, Cass. 14/2/1980, n. 1112).
A questo primo elemento essenziale che è l’olografia la legge ne affianca altri due: la data e la firma .

  • Per quanto riguarda la DATA , questa è importante sotto due profili.
    • Il primo è che consente di accertare, qualora il de cuius abbia lasciato più testamenti, qual è l’ultimo;
    • il secondo profilo è che la data costituisce un punto di riferimento per stabilire se il testatore, quando ha scritto il testamento, aveva o meno la capacità d’intendere e di volere: nel secondo caso, infatti, l’atto sarebbe impugnabile da questo punto di vista. Non è detto che la data debba contenere giorno, mese ed anno; è infatti sufficiente un riferimento che non lasci dubbi in ordine al giorno il cui avviene la stesura del documento: per es. “Natale 2005”, “il giorno del mio 68° compleanno”. La data può essere apposta in ogni parte del docum ento, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. 18/9/2001, n. 11703).
  • Se essa non è stata indicata sulla scheda testamentaria ma sulla busta che la contiene , accompagnata dalla firma del testatore a mò di sigillo, la busta non può essere considerata mero contenitore del testamento ma parte integrante dello stesso, per cui il testamento non può dirsi privo di data ed è quindi pienamente valido (App. Genova 4/3/1999).

    Lo stesso dicasi nel caso di testamento compilato in tempi diversi, qualora la data sia stata apposta nella parte di scheda contenente le disposizioni scritte per prime; la data così apposta, infatti, soddisfa il relativo requisito ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell’unica scheda, cui nella sua interezza la data è riferibile (Cass. 31/7/1987, n. 6641).

  • Per quanto attiene alla FIRMA , essa dev’essere apposta in calce alle disposizioni; se apposta sul margine del foglio pur essendoci spazio per firmare in calce alle disposizioni, il testamento è nullo (Cass. 28/10/2003, n. 16186).
  • La firma non deve comprendere necessariamente nome e cognome del de cuius, essendo sufficiente che designi con certezza la persona del testatore: si pensi al soprannome, allo pseudonimo o al nome d’arte col quale egli è pubblicamente conosciuto.
  • La Corte d’Appello di Cagliari-Sassari (sentenza del 15/1/1993) ha considerato valido il testamento olografo nel quale il testatore , nell’istituire erede la propria moglie (precisandone anche il nome e il cognome), aveva firmato la scheda indicando il proprio nome e l’iniziale del cognome , ed ha considerato irrilevante la circostanza che un terzo, in epoca successiva alla redazione del testamento, avesse completato la sottoscrizione apponendo alla scheda le altre lettere del cognome del testatore.
    La Cassazione (sentenza n. 11504 del 21/10/1992) ha a sua volta confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano desunto la certezza dell’identità della testatrice in base al collegamento della sottoscrizione, costituita dalla parola “mamma”, con altri elementi inseriti nella scrittura, quali la destinazione dello scritto “ai cari figli”, la specificazione di fatti compiuti e di spese sopportate dagli stessi nell’interesse della genitrice, la rievocazione di altre vicende familiari, nonché la disposizione della “casa” unico bene del patrimonio della testatrice.

  • E’ importante che la firma venga apposta in calce alle disposizioni testamentarie e non , per esempio, sulla busta che le contiene , sia pure fermata con punti metallici e con l’indicazione “mio testamento”: vi è infatti l’esigenza di avere assoluta certezza non solo sulla riferibilità delle disposizioni al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche sull’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio , senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto (Cass. 1/12/2000, n. 15379). Se la firma viene apposta con l’accompagnamento della mano di un terzo per la sola eliminazione di scarti o tremolii, il testamento non incorre nella nullità di cui all’art. 606 c.c. (Cass. 7/1/1992, n. 32).
    Può accadere che il testatore, dopo aver firmato il documento, intenda aggiungervi una o più postille (dal latino post illa, che significa “dopo quelle cose”); nel qual caso esse dovranno essere seguite da un’altra firma , pena la nullità delle relative disposizioni. L’invalidità del testamento olografo non si trasmette automaticamente al codicillo (codicillo è sinonimo di postilla) aggiunto alla scheda testamentaria (Cass. 1/4/1992, n. 3950).

  • Mentre autografia e sottoscrizion e sono richieste pena nullità del testamento , la mancanza del la data o la sua incompletezza (per es. mancanza dell’anno, Trib. Cagliari 10/6/1996), e la presenza di ogni altro difetto di forma, producono soltanto annullabilità dell’atto .

    Sia la nullità che l’annullabilità rientrano nel più ampio concetto di invalidità, con la nullità che si caratterizza per la presenza di vizi dell’atto più gravi di quelli che contraddistinguono l’annullabilità.
    Se l’erede legittimo che agisce in giudizio con l’azione di petizione di eredità (ossia con l’azione finalizzata ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede, art. 533 c.c.) dichiara di non riconoscere la grafia o la sottoscrizione del de cuius asseritamente apposta al testamento olografo , il soggetto beneficiato dallo stesso ha l’onere di proporre istanza di verificazione, operando anche per gli eredi e gli aventi causa il meccanismo delineato dagli artt. 214 e segg. Del codice di procedura civile (Trib. Marsala 15/3/2008, n. 148).
    Il testamento olografo, come accennato, ha il pregio di non gravare il testatore di alcun costo, essendo sufficienti carta e penna. A questo vantaggio se ne aggiunge un secondo, ancora più importante, rappresentato dalla segretezza: nessuno, infatti, oltre al testatore, conosce le disposizioni che egli ha inserito nel documento.
    A questi aspetti positivi se ne contrappone uno negativo, costituito dal fatto che il testamento potrebbe andare distrutto, smarrito o essere trafugato da persona interessata a farlo sparire. Occorre però aggiungere che a questo inconveniente si può ovviare depositando il documento in una cassetta di sicurezza o in altro luogo protetto.



    Il testamento olografo (olografo è parola greca che significa scritto interamente, sottinteso: di propria mano dal testatore) è (art. 602 c.c.) quello che viene scritto direttamente e integralmente dal testatore, non importa se a matita o a penna, se su carta o su altro supporto. Ai fini dell’olografia non sono richiesti la regolarità e la leggibilità della scrittura, l’importante essendo che il testo autografo sia decifrabile, in modo da poter essere accertare la volontà del testatore (Cass. 28/10/1994, n. 8899).

    GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO SONO TRE : OLOGRAFIA, DATA E FIRMA.

    Il requisito dell’abitualità della scrittura risulta soddisfatto allorquando sia accertato l’utilizzo, da parte del testatore, oltre che del consueto carattere corsivo, anche di quello stampatello (nella specie si è accertato che il testatore, sebbene fosse solito scrivere in corsivo, usava talvolta il carattere stampatello, Corte d’Appello di Torino 19/12/2000).

    E’ bene sottolineare che, se il testo risulta, anche parzialmente, redatto da persona diversa dal testatore, che magari ha collaborato con questi guidandone l’incerta mano per sopperire alla carenza d’istruzione o allo stato di salute, l’atto è NULLO (Cass. 10/7/1991, n. 7636), essendo irrilevante l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore (Cass. 17/3/1993, n. 3163 ).

    Lo stesso dicasi del testamento che contenga ripassi, correzioni e cancellature dovuti al fatto che il testatore, gravemente malato alle articolazioni, si sia fatto guidare la mano da qualcuno, anche se queste alterazioni non eliminano la riferibilità al de cuius del documento (Trib. Perugia 10/2/1998).

    Testamento NULLO per difetto di olografia anche se nella dichiarazione di ultima volontà vi è una sola parola di mano altrui, che risulti scritta durante la stesura del testamento, ancorché su incarico o con il consenso del testatore (Cass. 5/8/2002, n. 11733).


    I l requisito dell’olografia è invece rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta, anche se il documento sul quale è vergata contenga scritti di mano diversa da quella del testatore, in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria (come nel caso in cui, sotto la firma del de cuius, figurino quelle di una o più altre persone con il relativo indirizzo).

    Lo stesso dicasi quando, anche di fronte a qualche apparente eterogeneità della grafia (largamente spiegabile in chiave psicologica), ricorrano numerosi argomenti testuali, presuntivi e comportamentali che ne dimostrino, univocamente, la genuinità (Trib. Avellino 12/7/1979).

    Testamento valido anche nel caso in cui un terzo abbia aggiunto una parola, già tuttavia scritta due volte dallo stesso testatore, poiché tale aggiunta non è idonea ad escludere la provenienza da parte del de cuius delle disposizioni contenute nel documento, essendo la mano del terzo intervenuta quando la volontà del testatore si era già manifestata e concretizzata con l’anteriore duplice scrittura; di conseguenza il testamento deve intendersi scritto per intero di mano del testatore (Cass. 22/10/1996, n. 9172).
    In altre parole, i l testamento olografo alterato da terzi dopo la stesura ad opera del testatore è valido se l’alterazione non è tale da impedire l’individuazione dell’originaria, genuina volontà del testatore stesso , mentre è annullabile p er carenza di olografia se l’intervento di terzi, ancorché costituito da una sola parola, si è manifestato durante la stesura del documento (Cass. 30/10/2008, n. 26258). Successivamente la Cassazione (sentenza n. 9905 del 27/4/2009) ha precisato che lo scritto ad opera di mano estranea a quella del testatore , per essere irrilevante ai fini della validità del testamento, dev’essere inserito in una parte diversa da quella occupata dalle disposizioni testamentarie .
    Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la stesura progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l’olografo per il quale il testatore utilizzi propri scritti precedentemente stilati di suo pugno, aggiungendovi in un secondo tempo la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà d’imprimere a tali scritti il carattere di testamento (Cass. 22/3/1985, n. 2074).

    Ininfluente, poi, la circostanza che la firma sia stata apposta in epoca anteriore a quella in cui sono state vergate le disposizioni testamentarie, l’importante essendo che essa risulti apposta in calce alle stesse (Cass. 27/10/2008, n. 2845).Valida anche la manifestazione della volontà testamentaria in uno scritto avente la forma di lettera, firmato con l’indicazione del rapporto di parentela con i beneficiari delle disposizioni (per esempio “papà”), quando comporti la certezza sull’identità della persona del testatore.
    Se poi il testamento olografo è stato redatto su più fogli separati, occorre, affinché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale, e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale; nel caso di specie la Cassazione (sentenza n. 11703 del 18/9/2001) ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto configurarsi un tale tipo di collegamento fra una busta e un cartoncino in essa contenuto.
    Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni testamentarie, è opportuno descrivere i beni in modo da non lasciare dubbi sulla loro individuazione (per gli immobili non è necessario indicare dati catastali e confini, Cass. 14/2/1980, n. 1112).
    A questo primo elemento essenziale che è L'OLOGRAFIA,

    la legge ne affianca altri due: LA DATA E LA FIRMA .

  • Per quanto riguarda LA DATA , questa è importante sotto due profili. Il primo è che consente di accertare, qualora il de cuius abbia lasciato più testamenti, qual è l’ultimo ; il secondo profilo è che la data costituisce un punto di riferimento per stabilire se il testatore, quando ha scritto il testamento, aveva o meno la capacità d’intendere e di volere: nel secondo caso, infatti, l’atto sarebbe impugnabile da questo punto di vista.
    Non è detto che la data debba contenere giorno, mese ed anno; è infatti sufficiente un riferimento che non lasci dubbi in ordine al giorno il cui avviene la stesura del documento: per es. “Natale 2005”, “il giorno del mio 68° compleanno”.
    La data può essere apposta in ogni parte del documento, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. 18/9/2001, n. 11703). Se essa non è stata indicata sulla scheda testamentaria ma sulla busta che la contiene, accompagnata dalla firma del testatore a mò di sigillo, la busta non può essere considerata mero contenitore del testamento ma parte integrante dello stesso, per cui il testamento non può dirsi privo di data ed è quindi pienamente valido (App. Genova 4/3/1999). Lo stesso dicasi nel caso di testamento compilato in tempi diversi, qualora la data sia stata apposta nella parte di scheda contenente le disposizioni scritte per prime; la data così apposta, infatti, soddisfa il relativo requisito ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell’unica scheda, cui nella sua interezza la data è riferibile (Cass. 31/7/1987, n. 6641).
  • Per quanto attiene alla FIRMA , essa dev’essere apposta in calce alle disposizioni; se apposta sul margine del foglio pur essendoci spazio per firmare in calce alle disposizioni, il testamento è nullo (Cass. 28/10/2003, n. 16186). La firma non deve comprendere necessariamente nome e cognome del de cuius, essendo sufficiente che designi con certezza la persona del testatore: si pensi al soprannome, allo pseudonimo o al nome d’arte col quale egli è pubblicamente conosciuto. La Corte d’Appello di Cagliari-Sassari (sentenza del 15/1/1993) ha considerato valido il testamento olografo nel quale il testatore, nell’istituire erede la propria moglie (precisandone anche il nome e il cognome), aveva firmato la scheda indicando il proprio nome e l’iniziale del cognome, ed ha considerato irrilevante la circostanza che un terzo, in epoca successiva alla redazione del testamento, avesse completato la sottoscrizione apponendo alla scheda le altre lettere del cognome del testatore. La Cassazione (sentenza n. 11504 del 21/10/1992) ha a sua volta confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano desunto la certezza dell’identità della testatrice in base al collegamento della sottoscrizione, costituita dalla parola “mamma”, con altri elementi inseriti nella scrittura, quali la destinazione dello scritto “ai cari figli”, la specificazione di fatti compiuti e di spese sopportate dagli stessi nell’interesse della genitrice, la rievocazione di altre vicende familiari, nonché la disposizione della “casa” unico bene del patrimonio della testatrice. E’ importante che la firma venga apposta in calce alle disposizioni testamentarie e non, per esempio, sulla busta che le contiene, sia pure fermata con punti metallici e con l’indicazione “mio testamento”: vi è infatti l’esigenza di avere assoluta certezza non solo sulla riferibilità delle disposizioni al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche sull’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto (Cass. 1/12/2000, n. 15379). Se la firma viene apposta con l’accompagnamento della mano di un terzo per la sola eliminazione di scarti o tremolii, il testamento non incorre nella nullità di cui all’art. 606 c.c. (Cass. 7/1/1992, n. 32).
  • Può accadere che il testatore, dopo aver firmato il documento, intenda aggiungervi una o più postille (dal latino post illa, che significa “dopo quelle cose”); nel qual caso esse dovranno essere seguite da un’altra firma, pena la nullità delle relative disposizioni. L’invalidità del testamento olografo non si trasmette automaticamente al codicillo (codicillo è sinonimo di postilla) aggiunto alla scheda testamentaria (Cass. 1/4/1992, n. 3950).

  • Mentre autografia e sottoscrizion e sono richieste pena nullità del testamento , la mancanza della data o la sua incompletezza (per es. mancanza dell’anno, Trib. Cagliari 10/6/1996), e la presenza di ogni altro difetto di forma, producono soltanto annullabilità dell’atto .

    Sia la nullità che l’annullabilità rientrano nel più ampio concetto di invalidità, con la nullità che si caratterizza per la presenza di vizi dell’atto più gravi di quelli che contraddistinguono l’annullabilità.


    Se l’erede legittimo che agisce in giudizio con l’azione di petizione di eredità (ossia con l’azione finalizzata ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede, art. 533 c.c.) dichiara di non riconoscere la grafia o la sottoscrizione del de cuius asseritamente apposta al testamento olografo, il soggetto beneficiato dallo stesso ha l’onere di proporre istanza di verificazione, operando anche per gli eredi e gli aventi causa il meccanismo delineato dagli artt. 214 e segg. Del codice di procedura civile (Trib. Marsala 15/3/2008, n. 148).
    Il testamento olografo, come accennato, ha il pregio di non gravare il testatore di alcun costo, essendo sufficienti carta e penna. A questo vantaggio se ne aggiunge un secondo, ancora più importante, rappresentato dalla segretezza: nessuno, infatti, oltre al testatore, conosce le disposizioni che egli ha inserito nel documento.
    A questi aspetti positivi se ne contrappone uno negativo, costituito dal fatto che il testamento potrebbe andare distrutto, smarrito o essere trafugato da persona interessata a farlo sparire. Occorre però aggiungere che a questo inconveniente si può ovviare depositando il documento in una cassetta di sicurezza o in altro luogo protetto.