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Tutta la normativa da conoscere su impianti fotovoltaici riforma dei condomini

Lo Studio Tecnico De Santis si occupa di impianti elettrici civili ed industriali di impianti fotovoltaici. Puoi parlarci delle principali caratteristiche di ognuno di essi?

Il nostro studio si occupa della progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici civili per edifici condominiali la quale potenza elettrica di contatore supera i 6Kw ed abitazioni civili anch’esse con contatore superiore a 6Kw o per superficie superiore a 400mq, soglia tale per cui il D.M. 37/08 impone la progettazione elettrica .

Per quanto riguarda gli impianti industriali intendiamo tutte le categorie di industria siderurgica, terziario (edifici direzionali, commerciali), imprese artigiane di vario genere e tipologia, urbanizzazione di aree ex industriali, illuminazione pubblica, edifici scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, agenzie bancarie.

In sostanza gli impianti per queste categorie sono sempre necessari se l’edificio supera i 200mq o nel caso in cui abbia una potenza superiore a 6kw (tenendo persente che, in genere, si tratta di capannoni industriali superiori a 1000mq)

Gli impiantì fotovoltaici sono un mondo rivolto al risparmio energetico di edifici ad inquinamento ridotto per emissioni di CO2.

Negli anni passati Lo stato ha messo a disposizione dei contributi attraverso i famosi “Conti energia”.

Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003.

Questo meccanismo offre degli incentivi per chi produca energia mediante gli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni ed è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 ( Primo Conto Energia ) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell’impianto.

Con il Secondo Conto Energia , introdotto dal D.M. del 19 febbraio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito nuovi criteri per incentivare la produzione di elettricità degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010.

Il Secondo Conto Energia ha introdotto alcuni cambiamenti, tra cui l’applicazione della tariffa incentivante sull’energia prodotta complessivamente, e non soltanto su quella prodotta e consumata in loco. Inoltre sono state snellite le preatiche burocratiche.

Nel 2010, con l’entrata in vigore del Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), sono state definite le seguenti categorie di impianti:

-impianti fotovoltaici (suddivisi in “impianti su edifici” o “altri impianti fotovoltaici”);

-impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

-impianti fotovoltaici a concentrazione

-impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

Infine, con il Quarto Conto Energia , sono state definite le modalità di incentivazione e produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riguardante gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011

Il D.M. 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia , ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Esso non sarà più applicato una vlta decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6, 7 miliardi di euro l’anno.

Nel tuo sito fai riferimento alla riforma dei condomini del 2014. Di cosa si tratta? Quali sono stati i principali cambiamenti che ha comportato?

La riforma dei condomini del 2014 ha portato una nuova regolamentazione nei condomini e ha istituito delle regole e professionalità all’amministratore di condominio.

Le novità principali di tale riforma sono state in primo luogo il mutamento della figura dell’amministratore, che è ora mandatorio nel caso in cui il numero di condomini sia superiore a otto. La sua durata in carica è di circa un anno e può essere rinnovata per un ulteriore anno.

I requisiti stabiliti da tale riforma implicano che l’amministratore non debba avere precedenti penali per reati contro il patrimonio o risultare protestato, deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore ed aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno) e fare corsi annuali di almeno 15 ore con esame finale.

Pe rquanto riguarda gli obblighi, oltre a quelli usuali come l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, riscossione dei contributi e pagamento dei fornitori, fisco ecc., ha precisi obblighi di trasparenza della gestione finanziaria. L’amministratore deve inoltre notificare ai condomini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze e stipulare una polizza di responsabilità professionale.

I suoi compensi devono essere stabiliti dettagliatamente al momento della nomina e non ha diritto ad altri compensi, a meno che non siano deliberati dell’assemblea.

La sia nomina può essere revocata in caso di gravi irregolarità e può essere richiesta la convocazione dell’assemblea per la revoca del mandato anche da un solo condomino.

L’assemblea può decidere l’apertura di un sito internet condominiale, curato dall’amministratore. Non dovrà essere un sito-vetrina ma servirà alla pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili (estratto conto, situazione pagamenti).