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RISARCIMENTO DANNO ESISTENZIALE

Dott.sa Maria Emanuela Torbidone

Psicologa – Psicoterapeuta - Esperta in Psicologia Giuridica e delle Assicurazioni - CTU del Tribunale di Teramo – Collabora con diversi Studi Legali - Svolge la professione tra Roma e Teramo

Dal 2008 al 2016 é stata nominata dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG) “ Membro Esperto sul tema " Il Danno Biologico con pregiudizi esistenziali" - Nel 2009 e nel 2012 é stata membro della Commissione per redigere le Linee Guida sul Danno alla Persona (danno psichico e pregiudizi esistenziali), istituita dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Si riceve solo su appuntamento. Cell. 328.8910899

I L RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE

La migliore definizione psicologico-giuridica del danno esistenziale è stata fornita dall’Ordine degli Psicologi del Lazio nel documento “Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale”. In questo documento viene fornita la seguente definizione del danno esistenzial: “Il danno esistenziale nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta come un’alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali; sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come un’alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni familiari affettive e nelle attività realizzatrici ( ossia il riposo, le attività interpersonali, relazionali, di svago, sociali, culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nell ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative. Sintetizzando gli aspetti centrali di questa definizione, quando in una consulenza viene chiesto di valutare il danno esistenziale, sono tre gli ambiti di indagine dello psicologo giuridico:

1- la personalità e l’assetto psicologico

2- le relazioni familiari e affettive

3- le attività realizzatrici

L’ Assetto psicologico e la Personalità. In quest’area viene valutato il funzionamento psicologico nellʹambito di un ipotetico continuum che va da un funzionamento psicologico non alterato e funzionale, ad un funzionamento sconvolto e modificato rispetto al periodo precedente all’evento traumatico, ossia il reato. Si tratta di alterazioni che interessano la modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine psichica e corporea. Si tratta di valutare l’alterazione “dell’equipaggiamento” mentale successivamente all’evento traumatico e alla sofferenza psichica.

Le Relazioni familiari e affettive . La valutazione in questa area riguarda un continuum ipotetico che va da un funzionamento relazionale valido e adeguato a un tipo di relazione non funzionale e sconvolto rispetto al periodo precedente all’evento traumatico: infatti i reati, in quanto eventi traumatici possono produrre situazioni di stallo o alterare in modo peggiorativo il funzionamento familiare e relazione.

Le Attività realizzatici : p er attività realizzatrici si intendono quelle aree operative e/o relazionali nelle quali la persona tende a realizzare sé stessa; si tratta di attività che solitamente sono scelte dal soggetto come espressione della propria personalità e, in quanto sostegno narcisistico, hanno un significato fortemente simbolico. Le attività realizzatrici possono essere così suddivise: le attività di riposo, le attività ricreative, le relazioni sociali e le attività auto realizzatrici.

Fiumi d’inchiostro sono stati scritti sul danno esistenziale specialmente dopo le “sentenze gemelle” del 2008, ma è indubbio che Le “poste esistenziali” vanno risarcite e continuano ad essere risarcite specialmente quando viene fornita una idonea allegazione psicologica-giuridica.