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Danno patrimoniale e non patrimoniale

Le 4 sentenze gemelle n. 26972-26973-26974-26975 delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 hanno affermato che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati ( morale, biologico, da perdita del rapporto parentale ) “risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”, riportando il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale disciplinato dall’art. 2043 c.c. e quella del danno non patrimonialeche trova le proprie basi nell’art. 2059 c.c.. Questa affermazione non deve, tuttavia, trarre in inganno. L’affermazione che il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscano categorie autonome ma abbiano solo una valenza descrittiva nell’ambito del danno non patrimoniale, non significa che essi non debbano trovare adeguata tutela e non avere rilevanza giuridica ai fini risarcitori.

Circa il criterio di liquidazione viene lasciata ampia discrezionalità al giudice purchè il pregiudizio non sia futile e venga provato. Si legge testualmente nella sentenza in esame che: “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione ” e ancora che si dovrà: “procedere ad edeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza ”. L’aspetto più controverso della sentenza è quello relativo al punto dove si afferma che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa l’applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad una adeguata personalizzazione ”. Ciò non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, come qualcuno erroneamente ha interpretato. Cambia il criterio di liquidazione di cui, non viene fornita una regola precisa, non potendosi far riferimento, secondo una lettura testuale, ad alcuna percentuale del danno biologico per la determinazione del pregiudizio morale. Ciò è stato recepito, peraltro, nell’immediatezza dalla stessa Cassazione che, con sentenza n. 29191 del 12.12.2008, in un caso di responsabilità da circolazione stradale affrontando la questione relativa al danno biologico non patrimoniale ha emesso pronuncia inequivoca affermando testualmente che: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alle diversità del bene protetto, che pur attiene ad un diritto inviolabile della persona (ovvero la sua integrità morale) deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute .