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Serbatoi gasolio

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Descrizione

Novità antincendio per i contenitori-distributori

mobili di gasolio

Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all'obbligo di

ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell'elenco

allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attività a maggior rischio di incendio),

indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati.

Ciò premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento

con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente

presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando

un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori

mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma

cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice

di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto

flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione.

Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e la capacità geometrica del

serbatoio non può essere superiore a 9.000 litri.

Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti

all'obbligo del certificato di prevenzione incendi.

Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell'Interno P322/4133 sott.

170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti:

1) possibilità di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche

presso altre attività produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.)

limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,

operanti nell'ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,

ecc.);

2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere

conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro

assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi

di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982.

L'ultima novità in materia è rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23

settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l'utilizzo dei contenitoridistributori

rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto.

Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a

mancare il presupposto per l'esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le

aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi

provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso

privato (attività 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982).

Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l'installazione dei

distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e più recentemente dal D.M. 12 settembre 2003

relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,

bacino di contenimento di capacità adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza

di vegetazione in prossimità del serbatoio, ecc.