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Manovra anticrisi - le imprese

Manovra anti -crisi

Parte terza

Aggiornato al 16 marzo 2009

A cura dello Studio Legale Tributario Franco

Sommario

Le imprese.......................................................................................3

Irap, arriva la deduzione del 10%............................................................................................3

Come si ottiene il rimborso ......................................................................................................4

Opzione per il regime della trasparenza ...................................................................................5

Aliquota massima fissata al 4, 82%...................................................................................5

Credito d’Imposta e ricerca ...........................................................6

La fase del monitoraggio .........................................................................................................6

Termini di presentazione domanda e concetto d’autorizzazione preventiva. ............................6

Bonus fiscale per la ricerca...........................................................7

Retroattività .............................................................................................................................8

Gara di velocità ................................................................................................................9

Iva per cassa, arriva l'esigibilità differita .....................................9

Pro e contro dell’esigibilità differita.................................................................................10

Cash accounting ....................................................................................................................11

La norma italiana ...................................................................................................................11

In arrivo aiuti per la cessazione definitiva delle attività

commerciali...................................................................................12

Le imprese

Irap, arriva la deduzione del 10%

L’articolo 6 del Decreto Legge 185/08 prevede una deduzione dell ’Irap nella misura del

10% per quei contribuenti che nel periodo d’imposta a partire dal 31 dicembre 2008

hanno sostenuto costi per interessi passivi o spese di qualsiasi importo del personale.

Il decreto, convertito in Legge 2/2009, ha voluto anticipare eventuali mosse da parte della Corte Costituzionale che rivendicherebbero , secondo l’articolo 1 del Dl 446/97 ,

l’anticostituzionalità nel disporre ai fini delle imposte dirette la deducibilità dell’Irap.

L’imposta regionale sulle attività produttive vanta, sotto l’aspetto costituzionale, molti

ricorsi da parte di lavoratori autonomi e piccole imprese che non ritengono d’essere

soggetti passivi Irap e, pertanto, essere privi d’autonoma organizzazione.

La deducibilità nella misura del 10% si avrebbe, in base all’articolo 6, comma 1 del DL 185/08 sulla base imponibile Ires e irpef così come cita la legge: « Tale quota è

forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e

oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi ovvero delle spese per il personale

dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti». In forza del richiamo

all’articolo 99, comma 1 del Tuir, la base imponibile riguarda anche la deduzione per le

imprese e per i professionisti soggetti a Irpef. Alla luce di queste leggi, si presume che

l’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali e alle imprese, così come ne

potranno beneficiare anche gli esercenti arti e professioni. In poche parole è fatta

esclusione solo per enti pubblici, imprese agricole individuali, ed enti non commerciali

riguardo alle attività istituzionali e le società semplici.

Il 28 gennaio di quest’anno , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sia in sede di

determinazione del relativo reddito, sia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2008, può trovare validità il sistema di deduzione. La deducibilità può avere luogo anche

per i periodi d’imposta pregressi, purché abbiano contribuito alla formazione del valore

della produzione, al sostenimento di spese sostenute per lavoro dipendente o interessi

passivi.

Di seguito un esempio di come si calcola la deduzione:

L’imposta regionale pagata nel 2008 con l’aliquota del 3, 9% su 10.000 euro corrisponde

ad un valore di produzione pari a 256.000 €. Vale a dire: deduzione del 10% di 1.000 =

Ires risparmiata; 1.000 x 27, 5% = 275.

Come si ottiene il rimborso

La legge 185/2008, all’articolo 6 ha stabilito anche il rimborso della maggiore Ires o Irpef

assolta nei periodi precedenti a causa dell’indeducibilità dell’Irap. Il contribuente che ha

corrisposto l’Irap sugli interessi passivi, o che abbia sostenuto spese per il personale

dipendente in base al comma 2 ha diritto al rimborso nella misura del 10% per ogni anno

di competenza. Tale diritto appartiene anche a tutti quei contribuenti che alla data

d’entrata in vigore del decreto non avevano ancora presentato richiesta di rimborso (29

novembre 2008).

La presentazione della domanda può avvenire solo in via telematica all’Agenzia delle

Entrate . Tuttavia, il rimborso può riguardare soltanto i versamenti per i quali non è scadutoil termine di 48 mesi dalla data del primo pagamento. Quanto stabilito

dall’Articolo 38 del

Dpr 602/1973 fa riferimento alla validità delle domande di rimborso relative solo allequote d’imposte dirette corrispondenti all’Irap partendo a ritroso dalla data del

29

novembre 2008 . Nel caso esistano solo pagamenti in acconto, l’Agenzia delle Entrate siesprime con chiarezza in merito e stabilisce, con la risoluzione

459/2008, che in questi

casi bisogna tener conto della data di versamento del saldo.

Bisogna inoltre tener presente che esistono dei limiti di spesa fissati per gli anni 2009-

2011. Per l’anno 2009 è stata stanziata la cifra di 100.000 €, per il 2010 500.000 € e

400.000 € per il 2011 e l’accoglimento della domanda avverrà in base all’ordinecronologico di presentazione delle domande.

L’Articolo 88 del Tuir elimina ogni ipotesi di

sopravvivenza attiva imponibile, non essendo il rimborso Irap tassabile ai fini delle

imposte dirette.

Opzione per il regime della trasparenza

L’Agenzia delle Entrate
ha posto sotto la lente d’ingrandimento le società di persona e di

capitale che hanno optato per il regime della trasparenza o per l’ipotesi delconsolidato fiscale

evidenziando che la deduzione è determinata in primis dalla società

e, solo in seguito avviene la comunicazione ai soci. Ciò si verifica attraverso il reddito al

netto della quota Irap deducibile, relativo ai periodi d’imposta pregressi per i quali la

società stessa dovrà nuovamente determinare il proprio reddito al netto del 10% dell’Irap.

Una fase successiva riguarda, appunto, la comunicazione a ciascun socio della quota

spettante affinché questi possano inoltrare richiesta di rimborso Irpef o Ires. Nel caso del

consolidato fiscale , il rimborso riguarda la società consolidante. Gli anni precedenti il

consolidamento potranno essere rimborsati su richiesta di ciascuna società.

Aliquota massima fissata al 4, 82%

Secondo l’Articolo 1, comma 43 della legge 244/2007, all’Irap è conferita caratteristica di

tributo regionale con obbligo d’istituzione secondo la legge regionale del 2009. La legge “ milleproroghe”, all’articolo 42, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2008 ha però

posticipato l’entrata in vigore della competenza al 1° gennaio 2010. Dal 2008 l’aliquota

base Irap è scesa al 3, 9% al posto del 4, 25% ne consegue che le aliquote Irap vigenti dal

1° gennaio 2008 dovevano, per effetto di legge, ottenere un coefficiente pari a 0, 9176.

Il 10 dicembre 2008 la risoluzione 13 della Direzione Federalismo Fiscale del

Ministero dell’Economia ha chiarito che le aliquote vigenti dal 2008 devono essererimodulate sulla base coefficiente

0, 9176 con rapporto tra il 3, 9% e la vecchia aliquota

Irap del 4, 25%.

Inoltre, il decreto legislativo 446, all’articolo 16, comma 3 ha stabilito il seguente nuovo

intervallo di aliquote:

dal 2, 98% (3, 9% - 0, 92%) al 4, 82% (3, 9% +0, 92). L’ambito d’applicazione della

rimodulazione è stabilito dal Ministero dell’Economia che ha precisato che solo le

aliquote convertite prima del 2008 potevano avere come pietra di paragone il valore

originale espresso al 4, 25%. Alla luce di queste norme, anche per il 2009 è stato previsto

che l’aliquota Irap non potrà eccedere il 4, 82%, perché l’intervallo di variazione per leregioni è sceso

dall’1% allo 0, 92%

Credito d’Imposta e ricerca

Il Decreto Legge 185/2008 ha introdotto diverse novità anche in materia d’incentivi.

All’articolo 29 , nello specifico, si fa ritorno al vecchio articolo 5 del Decreto legge

138/2002 modificandone alcuni aspetti che riguardano la gestione di determinati aiuti alle

imprese.

La fase del monitoraggio

La fase del monitoraggio è quella più delicata e riguarda l’assoggettamento alla disciplina

di tutti i crediti d’imposta, con particolare riferimento alla “Visco Sud” del 2002 . Il DL 138/2002 all’articolo 5 stabiliva che i bonus non utilizzati non potevano essere più

impiegati automaticamente ma dovevano essere inglobati nei limiti dello stanziamento di

risorse finanziarie da utilizzare con criterio e rigidità per ciascuna annualità del bilancio

dello Stato. Così facendo il credito d’imposta sarebbe stato appannaggio dei soggetti

interessati solo fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. Una volta terminate le risorse

finanziarie, si doveva stabilire ex novo la norma e il controllo dei flussi dei nuovi crediti.

Termini di presentazione domanda e concetto d’autorizzazione preventiva.

Questo tipo di modalità con la legge Visco Sud si manifestò solamente con la

Finanziaria 2003 che stanziò due tipi di categorie d’interventi: uno riguardava quelli posti

in essere prima del DL 138 e relativo godimento di bonus collegati, i secondi, invece, riguardavano quelli “avviati ” dopo l’entrata in vigore della Finanziaria . Per questi ultimi

esisteva l’obbligo di prenotazione preventiva sia ai fini della validità stessa del diritto che

per la tempistica della spesa.

Diversamente interviene l’articolo 29 del Dl 185/2008 che ha operato una distinzione tra

operazioni da avviare e quelle già avviate a partire dall’entrata in vigore della norma29/11/2008

ma provvedendo all’erogazione di un solo stanziamento di bonus ricerca. Il

credito d’imposta ha priorità per quelle già avviate rispetto a quelle ancora da avviare

anche se, sia le prime che le seconde, devono partecipare alle gare per l’assegnazione

delle risorse fruibili fino ad esaurimento fondi.

L’entrata in vigore del Dl 185/08 ha stabilito che senza autorizzazione preventiva nessun

credito d’imposta potrà essere rilasciato se non dopo attenta verifica delle risorse stanziate

dal bilancio dello Stato. I bonus ricerca non ancora “spesi” al 29 novembre 2008

dovranno essere erogati in conformità ad una verifica delle operazioni “avviate” e quelle

da “avviare” a quella data. La domanda deve essere inoltrata a mezzo posta telematica al

Centro Operativo di Pescara . Per potersi aggiudicare la gara bisognerà attendere il

termine di 30 giorni ( a partire dal 29 gennaio) dall’entrata in vigore del nuovo formulario

relativo alla richiesta dei fondi, il cui invio sarà disponibile dopo altri 30 giorni. Questa data

segna lo sblocco della gestione bonus ricerca. Per effetto del Dl 138/2002 non sono fruibili

anche quelli già maturati.

Bonus fiscale per la ricerca

Il Decreto legge 185/2008
ha assegnato alla disciplina del bonus ricerca 375, 2 milioni d’euro per l’anno 2008 e 533, 6 per l’anno in corso. Questi fondi, con ogni probabilità,

troveranno la loro sistemazione tra tutte le richieste effettuate non prima della fine del

mese di marzo. Molte di queste domande d’assegnazione bonus devono ancora pervenire

agli organi preposti giacché fanno riferimento a crediti d’imposta non ancora “spesi” o a

programmi già avviati ma arenati ancora nei progetti iniziali. L’Italia vanta, purtroppo, la

maglia nera per gli investimenti fatti nel campo della ricerca privata. Ciò ha reso

necessario un chiarimento sulla possibilità di chiedere ed ottenere tale beneficio. La

spiegazione arriva appunto dal Dl 185/2008 all’articolo 29 comma 2 che stabilisce che,

con decorrenza 2009, «la fruizione del credito d’imposta» non avviene più in maniera

automatica ma solo previa richiesta. Si afferma il concetto di “fruizione” e non di

“assegnazione" poiché questo bonus è concesso solo se richiesto. Alla lettera a) e b) del

comma 2 e nei commi da 3 a 5 si rende noto che possono essere spesi i beni fiscali

riguardanti:

· Crediti d’imposta già maturati (quindi derivanti da spese già sostenute ma non

ancora utilizzati)

· Crediti d’imposta non ancora maturati relativi ad investimenti ancora da avviare

Alla luce di queste norme, si rende ancora più forte l’ipotesi della retroattività

dell’erogazione per il bonus ricerca così come disposto dal Dl185/2008.

Retroattività

Il Dl 185/2008 all'articolo 29 più che costituire un elemento di “impatto ” con i crediti d'imposta già maturati e utilizzati alla data del 28 novembre 2008 -vale a dire entro un

solo giorno precedente l'entrata in vigore del decreto – entra in urto con quei crediti già

maturati ma non ancora spesi entro quel termine. Seguendo attentamente queste

normative si può leggere tra le righe quasi un accorato invito – potremmo definirlo

addirittura obbligo – a richiedere il bonus anche per quei soggetti che hanno sostenuto

spese per la ricerca già nel 2007.

L'invito a presentare il modello FRS per la partecipazione alla “ gara ” per la parte di credito considerata “ immatura ” e quindi non spesa, diventa a questo punto un tacito sollecito a

beneficiare della retroattività. L'esempio di come saranno gestiti i bonus è presto fatto. Se

nel 2007 un soggetto ha sostenuto costi agevolati per 100, maturando 10, e considerando

che entro il 29 novembre 2008 sono stati spesi solo 2 dei 10 d'incentivo, resta ancora un

credito di 8 che potrà essere assegnato solo previa gara d’accesso alle risorse.

Gara di velocità

L'assegnazione del diritto al bonus dipende da una vera e propria “gara di velocità”,

vale a dire che quanto prima viene inviata la domanda tanto maggiore è la probabilità di

ottenere il consenso al diritto. Tutto però dipende dalle domande e dal volume delle

richieste presentate. Tenendo conto anche della retroattività del beneficio, le richieste

da soddisfare dovrebbero essere veramente tante. Tuttavia, se un soggetto inoltra più

domande con documentazione più corposa, ciò non garantisce la “vittoria” della gara.

Iva per cassa, arriva l'esigibilità differita

Esistono contribuenti che, pur non avendo un cospicuo volume d'affari, hanno emesso

regolare fattura per cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di clienti passivi

d'imposta. Questi contribuenti potranno scegliere di versare l'Iva solo dopo il pagamento

del corrispettivo. Nel caso in cui i fornitori abbiano optato per il versamento differito, icontribuenti saranno costretti a

posticipare la detrazione dell'imposta al momento in cui

eseguiranno il pagamento della fattura, anche se solo parzialmente. In poche parole l'Iva

va versata ad operazione conclusa, quindi incassata. Ciò può accadere ogni mese,

trimestre o anno anche se è possibile, secondo la disciplina comunitaria, spostare il

versamento d'imposta al momento in cui questa viene incassata dal cedente. Tale opzione

viene denominata “ Iva differita ” e ad essa si fa ricorso solo per particolari operazioni. Il

Decreto legge anti-crisi, all'articolo 7 ha ampliato i casi d’utilizzo dell'” Esigibilità differita ” stabilendo quando è possibile utilizzare il versamento differito dell'imposta anche

con fattura già emessa.

La disposizione è subordinata alla decisione del Consiglio Europeo, che potrebbe arrivare

anche a distanza d’otto mesi dalla richiesta da parte dell’Italia, dopo aver approvato il Dl 185/2008 . Altra condizione d’applicazione dell’esigibilità differita è data dal limite posto

dalla vendita di beni e alla prestazione di servizi nei confronti di soggetti privati.

Il criterio d’applicazione si basa sulla scelta di determinate operazioni e non può essere

esteso a tutte le cessioni o prestazioni effettuate da soggetti che intendono avvalersi del

differimento”. La modalità di “differimento ” deve essere espressamente riportata in

fattura, pena l’applicazione in automatico delle regole ordinarie.

Un’altra prescrizione da osservare è quella di versare l’imposta entro un anno dall’operazione anche se non è stato ancora effettuato il pagamento. Se prima di tale

anno, il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive, l’esigibilità può

essere sospesa per più tempo. Le grandi escluse dal “differimento” sono:

· le operazioni effettuate verso privati, quelle rese da soggetti che applicano il

“regime del margine”

· le operazioni assoggettate ad imposte su modello del “reverse charge”

· le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi

Rientrano nella norma del “differimento”:

· le cessioni di beni e servizi effettuati nei confronti di Enti non commerciali, anche

quelli operanti nel settore dell’impresa

· le cessioni per i beni e i servizi utilizzati “promiscuamente” nell’attività soggetta

all’applicazione dell’imposta e in quell’istituzionale.

In una norma facoltativa di favore, è stato anticipato il volume d’affari per i contribuenti che

vorranno applicare la nuova regola. La portata dell’importo è fissata in 200 mila euro ed è

generalmente riferita a piccoli operatori, esposti come i grandi imprenditori, a dover

anticipare l’Iva anche se non pagata dai loro clienti.

Pro e contro dell’esigibilità differita

I maggiori benefici saranno appannaggio dei piccoli imprenditori, che potranno

utilizzare maggiori disponibilità di cassa da utilizzare ai fini produttivi.
Questi

operatori, però, saranno costretti a rivedere la loro contabilità affinché sia più facile

stabilire il flusso finanziario delle riscossioni, soprattutto in previsione di pagamenti

rateizzati. L’esigibilità, in questa specifica circostanza, è rilevata “pro-quota”, al momento

d’ogni singolo pagamento mentre la relativa imposta sarà conteggiata nella liquidazione

del periodo in cui il pagamento è stato perfezionato.

Ad essere maggiormente svantaggiati saranno quei contribuenti che acquistano

servizi e beni da soggetti che utilizzano e dichiarano in fattura l’Iva differita
. Mentre

ora è possibile ottenere la detrazione dell’Iva all’atto di ricevimento della fattura, anche se

non ancora materialmente pagata, le nuove regole impongono il rinvio della detrazione

d’imposta al momento in cui saranno pagati tutti i relativi importi. Nel caso di pagamenti

parziali, l’Iva potrà essere detratta solo nei periodi in cui è avvenuto quel tipo di

versamento.

Queste norme potrebbero indurre i grandi operatori a pressare sui soggetti con volume

d’affare minore affinché questi non adottino il sistema dell’Iva differita.

Cash accounting

Il cash accounting è un sistema molto semplice basato sullo spostamento temporale

del debito d’imposta ed è una prerogativa del Regno Unito, Estonia, Slovenia e

Irlanda.

Questo metodo non è contemplato nella direttiva comunitaria ma rientra nell’ambito delle

norme di deroga su autorizzazione del Consiglio Europeo poiché consente agli operatori di

versare l’Iva solo all’atto del suo incasso. Il sistema si basa sulla detrazione dell’Iva sui

propri acquisti al momento del pagamento dell’imposta ai fornitori, lasciando fuori il cliente

da ogni tipo di coinvolgimento. Possono beneficiare del sistema del cash accounting solo

determinati contribuenti.

La norma italiana

L’articolo 66 della norma Ue della direttiva comunitaria di rifusione stabilisce che il

differimento dell’esigibilità dell’Iva può avvenire anche senza previa autorizzazione. In

Italia, infatti, questo sistema è già stato introdotto nell’iter da seguire per il versamento

dell’imposta.

Le operazioni effettuate per le prestazioni di servizio sono infatti collegate al pagamento

del corrispettivo, pertanto non devono essere compiute anticipazioni dell’imposta rispetto

all’effettivo incasso. L’eccezione è fatta se c’è un’anticipazione della fattura . Tutti i

contribuenti, indipendentemente dal volume d’affare, per determinate operazioni sono

obbligati a versare l’imposta all’Erario anche se la fattura è stata già emessa. In linea di

massima questo sistema è adottato per le cessioni di prodotti farmaceutici, cessioni di beni

e prestazioni eseguiti per lo Stato, alle Asl, nonché agli enti pubblici territoriali, alle

camere di commercio e agli istituti universitari.

In arrivo aiuti per la cessazione definitiva delle attività

commerciali

Tra tanti aiuti, arriva anche un indennizzo per quei commercianti che devono abbandonare

definitivamente la loro attività di vendita nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 . All’articolo 19-ter del Dl 185/2008 , convertito in Legge 2/2009, viene

stabilito che l’indennizzo spetta per cause di cessata attività commerciale per quei

soggetti che esercitano attività “al minuto” in sede fissa. Questa caratteristica di vendita

può essere anche associata alla vendita di bibite o alimenti al pubblico quali, ad esempio,

chi commercia in aree pubbliche.

Per ottenere il beneficio bisogna rientrare in un modello standard avente queste

caratteristiche:

· aver compiuto il 62° anno d’età (per gli uomini) nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, o avere più di 57 anni se donna;

· essere in possesso di licenza come titolare o aiutante nella gestione Inps degli

esercenti attività commerciali;

· essere subordinati alla cessazione definitiva dell’attività commerciale;

· provvedere alla cancellazione o restituzione di titoli che autorizzino ad una nuova

attività lavorativa dello stesso genere;

· provvedere alla cancellazione presso il registro delle imprese presso la Cdc.

L’indennizzo è pari ad € 458, 20 mensili , vale a dire l’equivalente del minimo

pensionistico previsto per gli iscritti alla gestione dei commercianti presso l’inps . Lapresentazione della domanda deve essere inoltrata entro il

31 dicembre 2012 e

l’erogazione dell’assegno di sostentamento arriverà a partire dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della richiesta. All’articolo 3 del Dl 207/1996

viene stabilito che l’indennizzo è previsto ai fini del conseguimento del diritto alla

pensione e non rappresenta, invece, la pensione stessa. Inutile dire che l’indennizzo

decade se subentra qualsiasi altro tipo d’attività lavorativa, sia esso autonomo o

dipendente . Nel caso in cui il soggetto che beneficia dell’indennizzo dovesse

intraprendere un altro lavoro, l’interessato avrà l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro

30 giorni dall’inizio della nuova attività lavorativa. L’erogazione di questo mensile di

sostentamento è stato reso possibile grazie al tributo aggiuntivo dello 0, 09% versatial

Fondo di finanziamento di tutti gli iscritti alla gestione commercianti Inps. La proroga

per il versamento del contributo è stata fissata al 31 dicembre 2013.