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Manovra anticrisi - famiglie ed energia

Manovra anti -crisi

Parte seconda

Aggiornato al 3 marzo 2009

A cura dello Studio legale tributario Franco

Sommario

La famiglia - benefici per le famiglie in difficoltà .....................................................................3

Requisiti e concetto di “nucleo” familiare ..................................................................................4

Tempi e modalità per ottenere il contributo ..............................................................................5

Criteri di assegnazione e concetto di “monte ritenute” .............................................................6

Elevata la soglia per i nuclei familiari con disabili a carico .......................................................6

Bonus per latte in polvere e pannolini ......................................................................................7

Interventi di riqualificazione energetica.......................................7

Arriva lo sconto del 55% ..........................................................................................................7

Riqualificazione globale dell’edifico ..........................................................................................8

Come ottenere lo sconto, tutto sulla detrazione .......................................................................8

Detrazioni non cumulabili .........................................................................................................9

“Piano casa”, stanziati 100 milioni di euro ................................................................................9

Tariffe agevolate per fornitura di gas ed energia elettrica ......................................................10

Decreto anticrisi

La famiglia – Benefici per le famiglie in difficoltà.

L’articolo 1 del decreto legge 185 del 2008 , convertito dalla legge 2/2009 ha introdotto sostanziali

novità da destinare alle famiglie a basso reddito, nonché ai pensionati e ai nuclei familiari in cui sia

compreso un portatore di handicap. Si tratta dell’ormai famoso bonus straordinario che prevede lo

stanziamento d’importi a partire dai 200 ai 1000 euro a seconda della categoria e della fascia di reddito cui

si appartiene.

Nonostante la legge abbia ottenuto una grande risonanza, restano aperte ancora alcune questioni

operative che la circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire.

Il documento in questione fissa e pone l’accento su alcuni requisiti fondamentali per l’ottenimento

del bonus. Inoltre, con la conversione in legge del provvedimento, si fa anche slittare la data di

presentazione della domanda relativa all’anno 2007, dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 , ritenendo

contraddittoria la coincidenza temporale tra presentazione delle domande e corresponsione del bonus,

fissate entrambe alla data del 28 febbraio.

I principali chiarimenti riguardano inoltre :

· Il bonus spettante alle famiglie con disabili a carico del richiedente

· Gli extracomunitari, con facoltà di “estendere” al proprio nucleo familiare anche figli e conviventi a

carico residenti all’estero

Inizialmente, le notizie diffuse all’indomani dell’emanazione del decreto, ponevano una restrizione del

godimento del bonus a quelle famiglie che avevano all’interno del proprio nucleo familiare solo figli disabili a

carico e non genericamente come accade ora, conviventi portatori di handicap.

Altre perplessità riguardano la giusta valutazione del reddito e le norme di calcolo dei guadagni ottenuti

dall’intera famiglia. Per poter avere il bonus bisogna rientrare in una specifica “ fascia di reddito ” che tiene

conto del numero dei membri del nucleo familiare rapportato alla somma del reddito complessivo. Quando

parliamo di reddito complessivo intendiamo la somma dei redditi annui ottenuti dal richiedente, dal coniuge

(purché non separato) e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

L’importo dei bonus varia dai 200 ai 1000 euro in relazione al numero dei componenti familiari.

L’elenco riportato di seguito comprendente importi e fasce di reddito aiuterà meglio a comprenderne il

meccanismo:

200 euro vanno a chi:

· È unico pensionato con un reddito annuo non superiore ai 15.000 euro

300 euro per le famiglie composte da:

· Due soli componenti il cui reddito sia inferiore ai 17.000 euro

450 euro destinati a chi:

· Ha un nucleo familiare composto da tre componenti e con reddito fino 17.000 euro

500 euro se la famiglia è composta da:

· Quattro componenti e se il reddito di tutti e quattro non eccede i 20.000 euro annui

600 euro per:

· Famiglie composte da cinque persone con reddito annuo non superiore ai 20.000 euro

· Maxi bonus di 1000 euro nei casi in cui:

La famiglia sia composta da oltre cinque componenti con un reddito non superiore ai 22.000 euro o se,

all’interno della famiglia c’è un portatore di handicap. In questo caso, il tetto massimo di reddito sale fino a

35.000 euro.

Requisiti e concetto di “nucleo” familiare

Il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare si ricava dall’importo indicato al rigo RN1 del Modello Unico oppure al rigo 6 del prospetto di liquidazione del modello 730/3 . Ciò vuol dire che per

reddito intendiamo il “guadagno” a lordo. Una volta estrapolati i singoli importi, bisogna apportare sul

modello di presentazione della domanda per il bonus, il reddito complessivo dei singoli componenti indicati

nei righi da BS3 a BS6.

Erroneamente si ritiene che chi abbia un reddito pari a zero possa ottenere il bonus. Questa è una

falsa convinzione poiché, proprio la circolare 2/E chiarisce questo punto, rapportandola all'analogia con il

“bonus incapienti ”. Purtroppo molte domande inoltrate dai contribuenti ai Caf hanno dimostrato una

cattiva informazione a riguardo dei redditi pari a zero. In effetti, per poter beneficare del contributo

straordinario, il richiedente deve aver “prodotto” o deve “produrre” reddito.

Altri chiarimenti si sono resi necessari in merito anche al concetto di “ nucleo familiare ”.

La circolare 2/2009 ha stabilito che fanno parte dei “confini della famiglia ”.:

· Il richiedente;

· Il coniuge purché non sia separato legalmente o effettivamente, anche se fiscalmente non a carico;

· I figli, siano essi naturali, adottivi, affidati o affiliati;

· Ogni altra persona rientri nell’articolo 433 del codice civile.

Esiste, al riguardo, anche una tipologia di reddito nella quale bisogna rientrare per accedere al bonus.

I requisiti sono:

· Redditi da lavoro dipendente;

· Le pensioni d'ogni tipo e gli assegni equiparati;

· I compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;

· Le remunerazioni dei sacerdoti così come previsto dalla legge 222 del 1985 e dalla legge 343 del 26

luglio 1974;

· Somme percepite da prestazioni per attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un

rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati e con retribuzione periodica

prestabilita;

· Compensi percepiti da persone impegnate in lavori socialmente utili;

· Assegni corrisposti al coniuge fatta eccezione per quelli concessi al mantenimento dei figli a seguito di

separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, nonché cessazione dei suoi effetti civili;

· Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ;

· I redditi fondiari a patto che siano stati percepiti assieme alle categorie precedenti e che il loro

ammontare non sia superiore a 2, 500 euro.

Chi percepisce reddito da lavoro autonomo non può beneficiare del bonus mentre, chi gode

dell’indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito da lavoro dipendente

può accedere al contributo.

Tempi e modalità per ottenere il contributo

La procedura da rispettare per accedere al “ contributo economico ” non è particolarmente

complicata. Basta seguire poche, semplici regole per la compilazione della domanda e la corresponsione

avverrà direttamente in busta paga o accreditato sulla pensione.

La domanda ha fini di autocertificazione, pertanto la veridicità delle informazioni in esse contenute è

di esclusiva responsabilità del richiedente. Nel caso la domanda sia inoltrata tramite sostituto d’imposta,

cioè tramite datore di lavoro, bisogna compilare un modello “sostitutivo ” mentre, per chi è sprovvisto di

datore di lavoro, il modulo sarà quello definito modello “agenzia”. La circolare 2/2009 ha chiarito anchequali siano i limiti temporali per l’erogazione del bonus. Se si fa domanda in base ai redditi 2007 entro

il 28

febbraio 2009 , il sostituto d’imposta dovrà corrispondere il contributo entro il 31 marzo 2009 , se invece ladomanda riguarda i redditi 2008 con relativa estensione dei termini fissati al

31 marzo 2009 , il bonus sarà

riportato in busta paga entro il mese di aprile. Stesso iter per i pensionati i quali, però, dovranno attendere

entro la fine del mese di maggio per vedere qualche euro in più sulla pensione. Nel caso in cui il sostituto

d’imposta non abbia un monte ritenute tanto capiente da poter far fronte a tutte le domande di erogazione

bonus, dopo aver atteso invano il tempo utile per l’ottenimento dell’incremento economico in busta paga, si

deve procede ad una nuova presentazione della domanda. Questa volta dovrà essere utilizzando il

modello “agenzia ” e la domanda dovrà essere indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Cosa accade se nel frattempo un lavoratore perde il posto di lavoro? Il sostituto d’imposta, in

questo caso, non è più tenuto ad erogare il bonus. La domanda relativa all’anno 2007 sarà quindi inoltrata

direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 . Se il periodo di riferimento è invece il

2008, la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2009 per quei soggetti che non hanno obbligo

di presentare dichiarazione dei redditi. Ad ogni buon conto, nel caso il contribuente abbia perplessità o

incertezze, può sempre rivolgersi a professionisti qualificati. Oltre ai Caf infatti, anche i commercialisti,

ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro sono abilitati a svolgere tale compito.

Criteri di assegnazione e concetto di “monte ritenute”

Il criterio di assegnazione dei bonus si basa sul rispetto dell’ordine cronologico di presentazione

delle domande stesse. Accade però, che l’Agenzia delle Entrate ritenga opportuno far slittare di un mese

anche il termine per l’erogazione del bonus. Considerando che la data fissata per la presentazione è il 31

marzo 2009 e non più il 28 febbraio , l’Agenzia sottolinea la coincidenza temporale che il decreto legge185/08

stabiliva tra data di presentazione domanda e data di erogazione del bonus da parte del sostituto

d’imposta. Ciò fa riferimento ai redditi relativi al 2007 e alla “vecchia” data fissata al 28 febbraio 2009. Ecco

spiegato perché l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 3 febbraio scorso, ha voluto porre fine alla

coincidenza contraddittoria favorendo il sostituto d’imposta che dovrà far fronte alle numerose richieste dei

propri dipendenti. E’ stato inoltre stabilito, come già accennato prima, che entro il monte di capienza delle ritenute e dei contributi , il sostituto dovrà impegnarsi a corrispondere per intero il bonus al proprio

impiegato, seguendo un ordine cronologico di presentazione domanda.

La richiesta non necessita di firma autenticata; il tutto avviene in base agli articoli 75 e 76 del Dpr28 dicembre 2005

riferito alle autocertificazion i. In questo caso, il datore di lavoro, non è tenuto al

controllo della veridicità dei dati contenuti nell’istanza ma, può e deve, limitarsi ad un semplice controllo

inerente la giusta compilazione del modello.

Sebbene il bonus e la social card non costituiscano reddito e non necessitino di dichiarazione dei

redditi, il sostituto d’imposta è tenuto ad indicare il tipo di bonus e l’entità espressa in euro nell’apposito

modello 770 del prossimo anno. Inoltre, il datore di lavoro dovrà trasmettere entro il 30 aprile ( 30 giugno

per domande presentate entro il 31 marzo) le domande all’Agenzia delle Entrate . Ciò in nome di una

corretta informazione nonché al fine di consentire monitoraggi e controlli relativi alle somme corrisposte.

Elevata la soglia per i nuclei familiari con disabili a carico

La Circolare 2/E del 3 febbraio 2009 fissa quello che è il concetto di “nucleo familiare ”.

Indipendentemente da quanti figli sono conviventi, vengono considerati a carico solo quelli che fiscalmente

dipendono dai genitori. Un altro chiarimento riguarda il termine “residente ”. Quando parliamo di residente

sul territorio nazionale, facciamo riferimento anche agli extracomunitari, compresi quelli che hanno altri

familiari a carico residenti all’estero.

Per quanto attiene i disabili, invece, questi non dovranno essere necessariamente figli per poter

innalzare il tetto massimo di reddito a 35.000 euro. Basterà, infatti, che il capofamiglia abbia a carico una

persona disabile qualsiasi nel proprio nucleo familiare.

Fino ad ora abbiamo parlato di requisiti per accedere al bonus, esistono, inoltre, altri requisiti che

non occorre prendere in considerazione ai fini della validità della domanda per l’ottenimento del contributo

straordinario. Sono quei requisiti che non costituiscono reddito e vale a dire:

· I depositi bancari e gli investimenti;

· I redditi fondiari fino a 2, 500 euro.

Bonus per latte in polvere e pannolini

La legge 2/2009, all’articolo 19, comma 18
, riporta i requisiti necessari per poter beneficiare dell’aiuto concesso alle famiglie con bambini fino a tre mesi di età . La legge è la stessa che trova

applicazione nel Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dall’articolo 81, comma 29 del Dlg

112 del 25 giugno 2008. Si tratta delle stesse norme e degli stessi requisiti validi per poter ottenere la

social card. Vale a dire che oltre ad essere cittadino italiano , il reddito familiare non deve superare i

6.000 euro annui stabilito dall’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Interventi di riqualificazione energetica

Arriva lo sconto del 55%

Nel grande clima di aiuto alle famiglie, arriva anche un bonus per chi intende effettuare una

riqualificazione energetica degli immobili. Il contribuente che intende avvalersi di questo beneficio sarà

obbligato ad attenersi alla rateizzazione del credito d’imposta in sole cinque rate di uguale valore a partire

dall’anno successivo a quello in corso (31 dicembre 2008). Vale a dire che per le spese sostenute nel 2009

e fino al 31 dicembre 2010 il soggetto interessato dovrà far pervenire domanda all’Enea e la comunicazione

all’Agenzia delle Entrate per avvalersi dello sconto. Questa nuova norma trova radici nella legge istitutiva

n° 296 del 2006 che prevedeva, appunto, la rateizzazione del credito d’imposta in sole tre rate e non più a

scelta da tre a dieci.

Questa scelta operativa non è però priva di effetti collaterali. Così facendo, si corre il rischio di

incorrere nell’incapienza fiscale che si verifica quando lo sconto supera l’imposta. Un’altra novità in tema

di riqualificazione degli immobili riguarda, come accennato prima, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle

Entrate l’ottenimento e l’utilizzo del bonus.

Riqualificazione globale dell’edifico

Il bonus erogato per la riqualificazione energetica degli edifici riguarda un particolare tipo di

ristrutturazione. Chi usufruirà del bonus dovrà rispettare alcuni precisi parametri tecnici di risparmio

energetico così come stabilito dal Ministero dello Sviluppo dell’11 marzo 2008 . Innanzitutto bisogna

specificare che la detrazione del 55% deve interessare tutto l’edificio (incluso condomini e villette) e non

solo i singoli appartamenti che lo compongono.

L’obiettivo di tale riqualificazione è quello di raggiungere determinati valori di fabbisogno energetico

che varia di anno in anno in base al rapporto volume/superficie del fabbricato. Le variazioni dipendono

anche da altri fattori quali il clima e il comune di appartenenza del fabbricato. Attualmente le zone

climatiche sono dieci e fanno riferimento al biennio 2009-2010 così come stabilito dal Ministero dello

Sviluppo dell’11 marzo 2008 . Il bonus si ottiene effettuando operazioni di ristrutturazione passiva ed attivacome la

coibentazione e gli impianti termici . In riferimento alla coibentazione, la detrazione del 55% avverrà solo se si potrà garantire un determinato grado di “ trasmittanza termica ” stabilita sempre dal

Ministero dello sviluppo l’11 marzo 2008 in relazione alle zone climatiche che, in questo caso, ne sono sei.

Inoltre, bisognerà effettuare quattro tipi diversi di coibentazione quali; pareti, tetti, pavimenti e finestre

(queste comprese degli infissi).

Un altro capitolo riguarda i pannelli solari che hanno lo scopo di produrre acqua calda per usi

domestici o industriali nonché acqua calda per piscine, strutture sportive, case di riposo e cura, scuole e

università.

Per bollitori e pannelli la garanzia dei lavori deve essere assicurata per almeno cinque anni, mentre

per gli accessori e i componenti due anni. Il certificato di conformità deve essere quello Uni En 12975- 12976 o En 12975-12976 recepito da un organismo certificatore di un Paese dell’Ue o della Svizzera. Se

l’intervento è in autocostruzione è sufficiente anche il certificato Uni.

In questa fase di riqualificazione anche la caldaia trova la sua collocazione. Se infatti si decide disostituire quella tradizionale con una a

condensazione con rendimento termico utile uguale o maggiore a 93+2log Pn si potrà usufruire dalla riduzione del 55% . Le altre caratteristiche tecniche da rispettare

riguardano l’istallazione di una valvola termostatica su ciascun calorifero e se la potenza supera i 100 kW

bisogna adottare un bruciatore di tipo modulante con una pompa di tipo elettronico a giri variabili . Questosistema è direttamente “

influenzato” dalle condizioni climatiche e serve ad evitare spreco di energia e

calore quando non è necessario. Se si vuole si può anche optare per l’istallazione di impianti a pompa di

calore meglio conosciuti come impianti geotermici a bassa entalpia.

Come ottenere lo sconto, tutto sulla detrazione

La data in cui si esegue il bonifico stabilisce la validità della detraibilità.

Di seguito sono elencati tutti i tipi di spesa detraibili:

· Imposta sul valore aggiunto sulle spese

· Progettazione dei lavori

· Acquisto materiali ed esecuzione lavori

· Prestazioni professionali richieste

· La conformità e la certificazione degli impianti

· Perizie e sopralluoghi

· Pagamenti di diritti e concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni inizio attività

· Bolli relativi la documentazione

· Oneri di urbanizzazione

Oltre queste norme esiste anche un limite massimo di detrazione in base al tipo di intervento. Per la

riqualificazione energetica di edifici esistenti massimo potranno essere detratti 100.000 euro e cioè il 55% di

181.181.18 euro. Il tetto massimo di 60.000 euro in relazione ad una spesa di 109.090.90 euro riguardal’involucro degli edifici già esistenti (pareti, infissi, finestre) . Per

l’istallazione di pannelli solari ugualmente

potranno essere detratti fino a 60.000 euro mentre, per la sostituzione di impianti di climatizzazioneinvernale la detrazione del 55%

sarà solo fino a 30.000 euro su 54.545.45 euro.

Detrazioni non cumulabili

La detrazione del 36% prevista la ristrutturazione edilizia non può, per ovvi motivi, essere cumulata con quella del 55%. Chi intende avvalersi del bonus può solo optare per l’uno o per l’altro in

ragione dei requisiti richiesti. E’ pur vero, però, che sono cumulabili tra loro più tipi di detrazioni se si sceglie

di operare sulla coibentazione, sui pannelli solari termici o sulla sostituzione delle caldaie. Le detrazioni, in

questo specifico caso, possono essere addizionate tra loro solo perché si tratta di interventi parziali e non si

richiede quindi un bonus per la riqualificazione totale. Esiste, inoltre, un’altra categoria di interventi che non

prevede la detrazione nella misura del 55%. Ciò riguarda l’istallazione di pannelli fotovoltaici per i quali,

invece, valgono le agevolazioni previste dal “conto energia ” . non cumulabili con interventi di produzione

di energia elettrica comprendente “ certificati verdi ” e tariffe omnicomprensive.Esistono, infine, i cosiddetti

certificati bianchi ” risultato dei decreti Attività produttive

20/07/2004. che trovano compatibilità con la detrazione del 55% e con altri incentivi messi a disposizione

da regioni, Comuni, e province.

“Piano casa”, stanziati 100 milioni di euro

Tra le tante modifiche apportate al decreto anti-cris i spicca l’aggiunta di un comma a favore del soprannominato “Piano casa” previsto dalla Legge 133 del 2008. All’articolo 18 viene introdotto un fondo

ad hoc di 100 mila euro destinato a chi si trova in difficoltà economica e necessita di un contributo per le

spese di fitto. In realtà già il Governo Prodi aveva provveduto a stanziare 350 milioni di euro per analoghi

obiettivi. Questa legge trova quindi estensione nella preesistente legge 222 del 2007 emanata a sostegno

delle famiglie con gravi problemi abitativi.

Si tratta di quei nuclei familiari monoreddito, anziani, sfrattati, studenti fuori sede, immigrati regolari da almeno 10 anni in Italia e da cinque residenti nella medesima regione. Questa legge ha fatto sorgere

però delle divergenze di opinione e si è in attesa di una ripartizione tranquilla tra le varie risorse regionali

che avverrà a breve con decreto delle infrastrutture.

Nel provvedimento anti-crisi è contemplato anche un fondo di 20 milioni di euro da destinare al

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Tariffe agevolate per fornitura di gas ed energia elettrica

Tariffe agevolate per l’erogazione di forniture elettriche e gas alle famiglie in difficoltà.
Si

tratta di un provvedimento messo a punto dal decreto anti-crisi che prevede l’aiuto a quelle famiglie con più

di quattro figli e con una situazione Isee non superiore ai 20.000 euro annui, nonché a quelle famiglie che

necessitano per gravi problemi di salute di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia

elettrica.

Il bonus per il gas è già in vigore dal 1° gennaio 2009 e agendo sulla base del reddito familiare e

del numero dei componenti ha lo scopo di condurre le famiglie ad un risparmio di almeno il 15% a bolletta.

La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata al comune di appartenenza con allegato

l’attestato Isee. Nel caso di utenti con gravi problemi di salute, deve essere allegato anche il certificato

medico rilasciato dall’Asl . Sarà il Comune a valutare la validità delle domande e a rilasciare un attestato di

utilizzo della compensazione. I benefici vengono estesi anche alle famiglie numerose alle quali viene

concessa la possibilità di usufruire della “compensazione alla spesa” . I requisiti richiesti sono un certificato

Isee inferiore a 7.500 euro per i monoreddito e 20.000 euro per le famiglie con quattro o più figli a carico.