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Normalità economica - no all'accertamento automatico

Indicatori di

normalita’ economica:

non c’e’ accertamento automatico

Aggiornato al 13 Maggio 2008

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Sommario

Introduzione ................................................................................................. 3

LA NUOVA NORMATIVA.............................................................................. 3

FINANZIARIA 2007 ....................................................................................... 4

FINANZIARIA 2008 Art. 1 comma 252: “OBBLIGO DI MOTIVAZIONE”..... 4

D.L. TESORETTO ......................................................................................... 5

VALENZA PROBATORIA............................................................................. 6

GLI ALTRI INDICATORI................................................................................ 6

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE .................................... 7

Circolare n. 5/2008 ....................................................................................... 7

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Introduzione

Con la modifica introdotta dal comma 252 dell’art. 1 della

Finanziaria 2008 al comma 14 dell’art. 1 della L. 296/06
, si è riaperto il

dibattito sul valore attribuibile ai cosiddetti “indicatori di normalitàeconomica”,

nell’attività di accertamento condotta dall’Amministrazione

Finanziaria.

LA NUOVA NORMATIVA

L’impiego di parametri di “coerenza economica” per fotografare la

posizione individuale del contribuente e individuare l’eventuale scarto tra i

ricavi o compensi dichiarati e quelli ipoteticamente attribuibili sulla base delle

caratteristiche dell’attività svolta, è stato considerato dal legislatore italiano

ammissibile, ma circoscrivibile secondo precisi criteri.

Se in un primo momento gli uffici finanziari potevano porre in essere

degli accertamenti fondati sul discostamento dei ricavi calcolati sulla base di

detti indicatori e i ricavi effettivamente dichiarati, con il rispetto dell’unico

onere del “contradditorio” con il contribuente, tale obbligo non è oggi più

sufficiente.

“Ai fini dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di motivare

e di fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggioriricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli

indicatori di normalità

economica… In ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi

inferiori a quelli previsti dagli indicatori …non sono soggetti ad

accertamenti automatici ”.

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FINANZIARIA 2007

In questi termini, la Finanziaria 2008 ha limitato la portata applicativa del

comma 14 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 che, rivoluzionando il

precedente assetto normativo sull’accertamento basato sugli studi di settore,

aggiungeva agli originari indicatori di congruità (questi indicano le stime di

ricavo entro cui non si incorre in accertamenti) altri “ specifici indicatori di normalita' economica , di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di

ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in

relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita'

svolta”.

La funzione del nuovo strumento di ausilio dell’accertamento fondato

non più sull’analisi della congruità , ma sull’analisi della “normalità economica”

è diversa rispetto a quella dei tradizionali indicatori e consiste nel creare delle

liste selettive di controllo. I nuovi indicatori sono, cioè, finalizzati a limitare

l’utilizzo calmierato dei dati all’interno del software Gerico per

orientare il risultato degli studi ed evitare l’accertamento.

Questo ha inevitabilmente comportato l’innalzamento della soglia dei

ricavi alla quale è necessario adeguarsi.

FINANZIARIA 2008 Art. 1 comma 252: “OBBLIGO

DI MOTIVAZIONE”

Dalla lettura della nuova disposizione si evince l’intenzione di conferire

agli indicatori che controllano le distorsioni di Gerico il valore di “presunzione

semplice”. Gli indicatori di normalità economica non sono, quindi, da solisufficienti a legittimare l’emissione di

atti di accertamento automatici , ma

necessitano di un supporto motivazionale e probatorio che deve essere

fornito dalla stessa amministrazione finanziaria.

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La capacità degli indicatori di normalità economica di individuare ricavi

non è, allora, posta in discussione ma solo prudenzialmente limitata da

obblighi istruttori. Gli uffici finanziari non solo sono tenuti ad instaurare un

contraddittorio con il contribuente interessato ma dovranno, altresì,

accompagnare la loro determinazione di accertamento con un “ quid pluris”,

ovvero con una motivazione specifica.

Con “l’anormalità” economica , non si ha, pertanto, l’automaticità

dell’accertamento, ma il “rischio” che questo avvenga e in tal caso

l’accertamento fondato sui risultati degli indicatori di normalità economica sarà

valido solo se supportato da motivazione e da altri elementi di prova forniti

dall’Amministrazione medesima.

Gli obblighi istruttori così descritti dalla legge esplicheranno la loro

efficacia anche per gli indicatori di non coerenza economica che nel termine

massimo di un triennio (termine previsto per l’aggiornamento) sostituiranno gli

indicatori predetti.

D.L. TESORETTO

La natura sperimentale degli indicatori di normalità economica e la qualifica di presunzioni semplici dei maggiori ricavi da essi desumibili non è

una novità introdotta con l’ultima Finanziaria ma è una realtà già riscontrabile

nel dl. Tesoretto (dl. 81/2007) all’art. 15 comma 3 bis.

Tale disposizione introduce, tra l’altro l’art. 14 ter nell’art. 1 per la

Finanziaria del 2007, prescrivendo, da un lato , l’impossibilità diassoggettamento ad accertamento automatico

per quei contribuenti che

dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiore a quelli desumibili dagli

indicatori di normalità economica e dall’altro, l’obbligo, in caso di

accertamento, in capo all’ufficio accertatore “di motivare e fornire elementi

di prova per gli scostamenti riscontrati”.

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VALENZA PROBATORIA

Il valore di presunzione semplice attribuito alle stime risultanti

dall’utilizzo degli indicatori di normalità economica (i. di n. e.) è stato

confermato di recente in occasione dell’espletamento di un’interrogazione

parlamentare sugli studi di settore.

In tale sede, si è precisato che l’etichetta di “presunzione semplice”

conferita ai maggiori ricavi derivanti dagli i. di n. e. può valere solo per

i ricavi approvati in via transitoria per l’anno 2006.

Il Ministero, infatti, identifica solo gli scostamenti rilevati

dall’elaborazione degli studi di settore con “le gravi incongruenze”,

presupposto normativo su cui fondare l’accertamento dettato dall’art. 62

sexies del dl. 331/1993 e non reputa i risultati forniti con i nuovi indicatoriidonei a fornire la medesima

garanzia di affidabilità derivante dagli studi di

settore.

Detta affermazione considerata unitamente al dato letterale dell’ art. 1

comma 252 della l. 244/07 (“fino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore

varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della

disciplina richiamata dal presente comma”) porta senza dubbio alcuno a

ritenere la limitazione presuntiva degli indicatori di normalità rimessa

all’approvazione definitiva degli studi aggiornati.

GLI ALTRI INDICATORI

L’accertamento automatico non è consentito neanche nel caso di uso

degli studi di settore. Anche qui la legittimità dell’accertamento è subordinata

all’assolvimento dell’obbligo del contraddittorio . Quest’ultimo va

obbligatoriamente tentato e il suo esito non può essere previsto a priori,

così come non è preliminarmente ipotizzabile il contenuto probatorio a carico

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dell’ufficio finanziario. Quest’ultimo dipende dall’apporto di nuovi elementi da

parte del contribuente.

La medesima conclusione è adottabile anche per gli altri indicatori

introdotti dal comma 13 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (l.296/2006), i cd.

indicatori di coerenza.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 5/2008

Le modifiche normative indicate hanno indotto l’Agenzia delle Entrate,

con CM 23/1/2008 n. 5/E , a rivedere parzialmente le proprie posizioni in

merito all’utilizzabilità degli studi di settore nell’ambito dell’attività di

accertamento.

L’Amministrazione Finanziaria :

· Reputa la stima dei maggiori ricavi derivanti dagli indicatori di normalità economica non idonea a rappresentare

adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del

contribuente;

· Considera, perciò, la possibilità di utilizzazione della stima , in

sede di accertamento, con modalità sperimentali;

· Valuta i maggiori ricavi desumibili una presunzione semplice ,

che assume valore probatorio ed efficacia persuasiva in giudizioin quanto dotata dei

requisiti della gravità, precisione e

concordanza;

· Non considera la presunzione degli indicatori di normalità

economica qualitativamente diversa da quella degli studi di settore;

· Precisa che mentre nel caso degli studi di settore , l’obbligo

dell’amministrazione finanziaria di fornire ulteriore

materiale probatorio non è predefinibile
, per gli indicatori di

normalità economica, l’Ufficio deve comunque accompagnare

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questi ultimi con ulteriori elementi, a prescindere

dall’atteggiamento che il soggetto sottoposto a controllo terrà in

sede di contradditorio;

· Sostiene l’inidoneità della stima a fondare da sola l’emissione

di accertamenti automatici.

Da tutto quanto su esposto, è possibile ritenere l’intervento legislativo,

così come interpretato anche dai successivi provvedimenti, diretto a fornire al

contribuente una maggiore garanzia a fronte dell’attività di

accertamento condotta dai competenti organi finanziari.