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Guida ance riqualificazione energetica 55%

Fiscalità Edilizia

Guida alle agevolazioni fiscali

per gli interventi di riqualificazione energetica

La proroga della detrazione del 55%

e le modalità applicative per il 2009-2010

Luglio 2009

INDICE

P REMESSA ..........................................................................................................................................3

1. S OGGETTI BENEFICIARI ..............................................................................................................4

2. E DIFICI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI ...................................................................................6

2.1 Esclusione dei benefici per i fabbricati locati da imprese e per gli immobili merce...............................7

3. I NTERVENTI AGEVOLATI : SPESE AGEVOLABILI E MISURA DELLA DETRAZIONE .......................8

3.1 Interventi di "riqualificazione globale" su edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge 296/2006)..........9

3.2 Interventi su strutture opache e su infissi (art. 1, comma 345, legge 296/2006)...................................11

3.3 Installazione di pannelli solari (art.1, comma 346, legge 296/2006)....................................................13

3.4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art.1, comma 347, legge 296/2006 e art.1, comma 286, legge 244/2007).................................................................................................................15

4. COME OPERA LA DETRAZIONE ...................................................................................................21

5. A DEMPIMENTI ..........................................................................................................................22

5.1 Documentazione tecnica da acquisire e inviare all’ENEA....................................................................23

5.1.1 Documenti da acquisire................................................................................................................23

5.1.2 Documenti da inviare...................................................................................................................27

5.2 Comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali.......................................28

5.3 Modalità di pagamento........................................................................................................................28

5.4 Documenti da conservare.....................................................................................................................29

5.5 Indicazione in fattura del costo della manodopera................................................................................30

6. TRASFERIMENTO DELL ’ AGEVOLAZIONE ...................................................................................31

7. C UMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI ............................................................................31 8. IVA

APPLICABILE AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ..........................................33

9. C ONFRONTO TRA LA DETRAZIONE DEL 55% E LA DETRAZIONE DEL 36%.............................33

Appendice: Normativa e Prassi amministrativa

2

P REMESSA

L’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nel quadro delle misure di politica energetica ed ambientale, ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti. Dal 1° gennaio 2007 è stata, infatti, riconosciuta una detrazione d’imposta, pari al 55% delle spese sostenute per l’effettuazione degli interventi di risparmio energetico, entro un limite massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori eseguiti.

L’art.1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ha prorogato la detrazione sino al 31 dicembre 2010, apportando anche una serie di modifiche alla disciplina del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008, quali:

  • la sostituzione della Tabella 3 , allegata alla legge 296/2006, con efficacia dal 1° gennaio 2007 , che rende operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici 1 ( art.1, comma 23, della legge 244/2007) ;

    la ridefinizione , tramite l’emanazione di un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale , ai fini degli interventi di "riqualificazione globale" e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali ( art.1, comma 24, lett.a, della legge 244/2007) ; la possibilità di

    ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (solamente per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008) , su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione ( art.1, comma 24, lett.b, della legge 244/2007) ;

    una semplificazione per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari , per le quali non è più richiesta la certificazione/qualificazione energetica dell’edificio ( art.1, comma 24, lett. c, della legge 244/2007) ; l’

    estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009 , per la sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione , le cui modalità applicative non sono ancora state definite ( art.1, commi 20-21, della legge 244/2007) ; l’ estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010 , per la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia , sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro ( art.1, comma 286, della legge 244/2007) .

    In ultimo, l’art. 29 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha apportato una serie di modifiche per l’applicazione del beneficio, applicabili dal 1 gennaio 2009, prevedendo:

  • l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti col Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009 ( cfr. successivo paragrafo 5. 2 ) da presentare all'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, agevolati

    1 Per un errore contenuto nella citata Tabella 3, infatti, per gli interventi eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, la detrazione del 55% non era stata riconosciuta per gli interventi eseguiti su tali strutture.

    3

     

    con la detrazione del 55%, a partire dal 1° gennaio 2009 e che si protraggono in più periodi d’imposta (cfr. News ANCE n. 530 dell’ 8 maggio 2009 ).

    -

    la ripartizione della detrazione obbligatoriamente in cinque anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente)

    2 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

    Sotto il profilo operativo, è stato emanato il Decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico, successivamente modificato ed integrato dai Decreti 26 ottobre 2007 e 7 aprile 2008 , quest’ultimo emanato a seguito delle novità introdotte dalla legge 244/2007.

    Il Decreto attuativo disciplina i contenuti tecnici, gli interventi agevolabili e le modalità operative per fruire della detrazione, distinguendo, tra l’altro, per alcune tipologie di interventi, gli adempimenti da osservare nell’ipotesi in cui i lavori siano iniziati nel 2007 o nel 2008.

    Tale decreto, come espressamente previsto dal DL 185/2008, sarà oggetto di modifiche, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, per accedere ai benefici fiscali.

    Con il Decreto 11 marzo 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico sono stati fissati, poi, i nuovi "requisiti energetici" che, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2008, devono essere rispettati per agevolare gli interventi di "riqualificazione globale" e quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali ed alle finestre, comprensive degli infissi.

    L’agevolazione, in ogni caso, è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa l’art.1, comma 348, della legge 296/2006 fa espressamente rinvio (richiamando l’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il D.M. 41 del 18 febbraio 1998).

    I primi chiarimenti ministeriali in merito all’operatività del beneficio sono stati emanati con la Circolare 36/E del 31 maggio 2007, che ha fornito indicazioni sia sui soggetti, sia sull’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

    Nel corso dell’anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente l’operatività dell’agevolazione, rispondendo a quesiti formulati dai contribuenti relativamente ad ipotesi concrete di applicazione del beneficio.

    1.

    S OGGETTI BENEFICIARI

    Il Decreto 19 febbraio 2007 ha chiarito le categorie di soggetti ammessi alla detrazione del 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.

    In particolare, il beneficio spetta a:

    1.

    persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR 2 , ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa , che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. a) ;

    2.

    soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. b) .

    4

    3 Ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – TUIR per familiari conviventi si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

    4 Per quanto riguarda, in particolare, l’IRES, i soggetti passivi sono individuati dall’art.73 del TUIR - D.P.R. 917/1986 (che indica, in via generale, tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società), mentre il successivo art.74 annovera i

     

    Per tali soggetti, la detrazione del 55% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, come chiarito nella R.M. 340/E del 1° agosto 2008.

    Risultano, pertanto, esclusi dai benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, in quanto l’agevolazione è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi.

    Analogamente, con la R.M. 303/E/2008 viene esclusa l’applicabilità della detrazione del 55% relativamente agli immobili "merce" (beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa) di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare. Secondo l’Agenzia delle Entrate tali immobili rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che " la normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio ".

    Per i titolari di reddito d’impresa, inoltre, la detrazione d'imposta spetta relativamente alle spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

    La C.M. 36/E/2007, nel ribadire che il beneficio si applica sia ai non titolari che ai titolari di attività d’impresa, a condizione che le spese per l’esecuzione dell’intervento siano state sostenute e rimaste a carico degli stessi, ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari o coloro che abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione, locazione finanziaria o comodato .

    In tal ambito, in analogia con quanto previsto per la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio su edifici residenziali (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni), la C.M. 36/E/2007 ha peraltro chiarito che il beneficio è esteso , per le persone fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi 3 con il possessore o detentore dell’immobile , nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica. Tuttavia, tale estensione è operante unicamente per gli immobili a destinazione abitativa e non per interventi eseguiti su fabbricati strumentali all'attività di impresa, nei quali la convivenza non può realizzarsi. In particolare, con riferimento al

    requisito della convivenza dei familiari con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, nella C.M. 34/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i familiari che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori possono fruire della detrazione del 55% a condizione che la convivenza , che deve essere stabile e non solo episodica, sussista fin dall’ inizio dei lavori .

    Per quanto riguarda i lavori eseguiti mediante contratti di leasing, l’Amministrazione finanziaria ha precisato, in conformità a quanto stabilito dal Decreto 19 febbraio 2007 (art. 2, comma 2) , che la detrazione compete all’utilizzatore del bene in base al costo sostenuto dalla società di leasing concedente (a tal fine, pertanto, non assumono rilievo, nel calcolo della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore).

    Diversamente, con la R.M. 33/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha escluso i Comuni dai soggetti beneficiari dell’agevolazione, dal momento che tali Enti non sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art.74 del TUIR – D.P.R. 917/1986 4 .

    5

    soggetti esclusi dalla medesima imposta, tra i quali sono espressamente compresi i Comuni. Tale ultima disposizione prevede, pertanto, un’esclusione dall’IRES di carattere soggettivo, che prescinde dalle attività concretamente esercitate dall’Ente locale (ossia anche per le attività di natura commerciale eventualmente svolte da quest’ultimo).

    5 L’art.1, comma 349, della legge 296/2006, ai fini del beneficio fiscale, richiama proprio le definizioni del D.Lgs. 192/2005, nelle quali è compresa anche la nozione di edificio.

    6 Nel caso di specie esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è stata riconosciuta, nel limite massimo di detrazione, pari a 60.000 euro, per gli interventi riguardanti le strutture opache orizzontali e la sostituzione di finestre ed infissi (art.1, comma 345, legge 296/2006), per ciascuno degli edifici facenti parte del complesso immobiliare, anche se non costituenti un’autonoma "entità catastale".

    Infatti, la soggettività passiva IRPEF o IRES costituisce il presupposto per usufruire del beneficio, dal momento che l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è una detrazione dalle imposte sul reddito.

    2.

    E DIFICI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI

    Con riferimento ai fabbricati su cui si interviene, l’art.1, commi 344-347, della legge 296/2006, prorogato dall’art.1, commi 20-24, della legge 244/2007, in relazione ai singoli interventi per ottenere la riqualificazione energetica, prevede che gli stessi debbano essere eseguiti su edifici esistenti. Essendo questa la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori, la nozione di "edificio esistente" è stata chiarita dalla C.M. 36/E/2007.

    Infatti, fermo restando che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto oppure ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.

    Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 365/E/2007, richiamando la definizione di "edificio" contenuta nel D.Lgs. 192/2005 5 , ha ulteriormente chiarito che, in presenza di un insieme di edifici classificati con un unico accatastamento, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta comunque con riferimento ad ogni singolo fabbricato, anche se non individualmente identificato in catasto. In particolare, la R.M. 365/E/2007 chiarisce che il concetto di " edificio ", cui fa riferimento la norma agevolativa, vada individuato nel "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti" .

    Da tale definizione, emerge quindi che l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della relativa connotazione catastale, bensì in base alle sole caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante.

    Di conseguenza, il limite massimo di detrazione, distinto in funzione della tipologia di intervento eseguito, spetta autonomamente per ciascun edificio oggetto degli interventi "energetici" agevolati e non, invece, complessivamente per tutti i fabbricati facenti parte del complesso immobiliare unitariamente accatastato 6 .

    Inoltre, in relazione ad alcune tipologie di interventi agevolabili, con la citata C.M. 36/E/2007, sono state indicate alcune caratteristiche oggettive che l'edificio interessato al beneficio deve possedere:

    1.

    per tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari , l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;

    6

    7 In proposito, cfr . News n. 948 del 20 febbraio 2007 , relativa ai chiarimenti forniti dalla C.M. 11/E/2007 in ordine all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per le opere di ristrutturazione edilizia.

    2.

    nel caso di frazionamento dell’unità immobiliare , con conseguente aumento del numero delle stesse unità, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;

    3.

    nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano, quindi, esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento 7 .

    2.1 Esclusione dei benefici per i fabbricati locati da imprese e per gli immobili merce

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n.340/E del 1° agosto 2008 e la Risoluzione Ministeriale n.303/E del 15 luglio 2008 ha ristretto il campo d’applicazione per l’applicazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica, escludendo da tale agevolazione gli immobili locati e gli immobili merce.

    L’Amministrazione ha specificato che per i titolari di reddito d’impresa, la detrazione del 55% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, tendendo così a favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano gli immobili e non anche quelli che ne fanno commercio.

    Tale orientamento, a parere dell’ANCE, non sembra conforme al dettato normativo che, nel riconoscere l’agevolazione anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (ivi compresi gli operatori economici che svolgono attività edile), non pone, per questi, alcun vincolo in ordine, non solo alla tipologia e classificazione catastale degli immobili posseduti, ma neppure alla classificazione degli stessi in bilancio, potendo questi essere iscritti sia tra le immobilizzazioni (immobili strumentali o "patrimonio") che tra i beni "merce" (destinati alla vendita).

    Questi ultimi pronunciamenti ministeriali si traducono, per le imprese che operano nel settore immobiliare, in una drastica riduzione dell’ambito applicativo del beneficio fiscale, non potendo queste vedersi riconosciuta la detrazione né per i fabbricati destinati alla vendita, né per quelli concessi in locazione a terzi, senza che ciò trovi effettivo riscontro nel dettato normativo.

    Si ribadisce, infatti, che né la norma istitutiva della detrazione (art.1, commi 344-349, legge 244/2007), né le relative disposizioni attuative (di cui al D.M. 19 febbraio 2007) pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.

    Negare l’applicazione della detrazione del 55% agli immobili locati a terzi e agli immobili "merce" delle imprese di costruzioni non significa impedire il riconoscimento di ulteriori vantaggi per le imprese del settore edilizio, come sostenuto dall'Agenzia, ma, al contrario, vuol dire limitare ingiustificatamente la possibilità di fruizione del beneficio per queste ultime.

    Pur rappresentando un mero orientamento amministrativo, si consiglia, in ogni caso, alle imprese associate di seguire quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, per evitare qualsiasi contestazione in sede di un eventuale accertamento, fermo restando che l’ANCE è intervenuta presso le competenti sedi, affinché si possa pervenire normativamente al riconoscimento della detrazione sia per gli immobili destinati alla vendita, che per quelli concessi in locazione a terzi.

    In tal ambito, inoltre, è evidente la necessità di pervenire all’introduzione di disposizioni normative che, similmente a quanto previsto per la detrazione Irpef del 36%, agevolino l’acquisto di immobili riqualificati sotto il profilo energetico, ceduti da imprese del settore delle costruzioni.

    7

    3.

    I NTERVENTI AGEVOLATI : SPESE AGEVOLABILI E MISURA DELLA DETRAZIONE

    L’art 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha individuato diversi interventi per il risparmio energetico sui quali si applica la detrazione del 55%, prevedendo, con riferimento ad ogni categoria di intervento, limiti massimi della detrazione differenziati (100.000, 60.000 e 30.000 euro).

    Tra le principali novità introdotte alla disciplina dell’agevolazione, l’art. 1, comma 286, della legge 244/2007 ha previsto l’estensione della stessa alle spese sostenute, nel triennio 2008-2010, per la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, nel limite massimo della detrazione di 30.000 euro.

    Inoltre, ai sensi dell'art.1, commi 20-21, della legge 244/2007, la detrazione è riconosciuta anche per interventi, realizzati entro il 31 dicembre 2009, di sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalità applicative, tuttavia, devono ancora essere stabilite con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non ancora emanato.

    Alla luce dell’estensione dell’agevolazione ad ulteriori tipologie di lavori, l'art.1 del D.M. 19 febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, prevede che la detrazione si applichi per gli interventi, ed entro il limite massimo di detrazione, di seguito evidenziati.

    INTERVENTI

    VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE

    Riqualificazione energetica "globale"

    (art.1, comma 344, della legge 296/2006)

    100.000 euro

    Interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali , finestre comprensive di infissi , delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati

    (art.1, comma 345, della legge 296/2006)

    60.000 euro

    Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

    (art.1, comma 346, della legge 296/2006)

    60.000 euro

    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

    (art.1, comma 347, della legge 296/2006)

    30.000 euro

    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione

    (art.1, comma 347, della legge 296/2006 e art.1, comma 286, legge 244/2007))

    30.000 euro