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Cancellazione protesto

Cancellazione con pagamento del titolo

Il protesto può essere cancellato decorsi i 60 mesi: pur prima di tale perido può essere cancellato a condizione che che entro 12 mesi dall’avvenuta segnalazione il debitore protestato abbia pagato il dovuto, allegando alla domanda il titolo quietanzato e l'atto di protesto; chi non può produrre il titolo quietanzato deve esibire un certificato rilasciato dalla azienda di credito, che attesti l’avvenuto versamento o deposito di un importo, pari al titolo maggiorato di interessi e spese. La domanda di cancellazione, dal bollettino dei protesti, per avvenuto pagamento del titolo deve essere presentato al Presidente della Camera di commercio per mezzo di un modulo da reperire all’ ufficio protesti . La domanda soggetta a bolli deve essere corredata dei documento sopra citati. La cancellazione dal bollettino dei protesti avviene (se tutto in regola) non oltre 5 giorni dalla emanazione del provvedimento che deve essere pubblicato non oltre 20 giorni dalla presentazione della domanda di cancellazione dei protesti.

Cancellazione dovuta ad erroneità del protesto

La richiesta di cancellazione del protesto può essere prodotta anche quando si vi è un errore sulla registrazione sulla levata del protesto, e quindi una pubblicazione illegittima sullo stato di protestato , l’interessato può a seguito di una istanza trasmessa al Presidente della Camera di Commercio richiedere una verifica del suo stato, il Presidente provvederà ad accertare quanto dichiarato nell’istanza e si comporterà nei modi previsti, anche nella cancellazione dei suoi dati dal pubblico registro informatico (bollettino protesti). La domanda di cancellazione, in questo caso può essere presentata anche dai pubblici Ufficiali abilitati alla levata del protesto. In caso di errore o di omonimia o per illegittmo protesto può farsi ricorso al procedimento speciale d'Urgenza ex art 700 c.p.c.

Cancellazione con riabilitazione

Infine è possibile procedere alla cancellazione del protesto con ottenimento della riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale competente; tanto in mancanza di altri protesti nei successivi 12 mesi dalla levata del protesto in questione. La riabilitazione viene inoltrata all’ufficio protesti delle Camere di commercio, che lo pubblica per 10 giorni sul registro informatico, trascorso questo periodo in assenza di eventuali reclami, gli interessati possono presentare istanza di cancellazione definitiva sui registri informatici protesti. Nei casi citati per la cancellazione per riabilitazione dei protesti devono essere riconosciuti dei diritti di segreteria. Inoltre va ricordato che ai sensi dell’art. 700 del c.p.c. con provvedimento del Tribunale, può essere disposto la sospensione della pubblicazione della levata del protesto, l’ufficio dei protesti delle camere di commercio ne prende atto e provvede a tale provvedimento di sospensione del protesto.

Cancellazione dei Protesti Assegni

La cancellazione dei protesti di assegni è consentita allorquando vi è sia stato errore nella sua segnalazione o nel caso di riabilitazione dal Tribunale competente per territorio. Nell'ipotesi di pagamento dell' assegno protestato e delle spese correlate passati 12 mesi dalla levata del protesto è possibile chiedere la riabilitazione al Tribunale ed in seguito a mezzo richiesta ottenere la cancellazione del protesto per riabilitazione .