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Conversione del pignoramento – importo dovuto – valutazione sommaria – legittimità [art. 495 c.p.c.]

La determinazione della somma di denaro versata in sostituzione delle cose pignorate comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma a norma dell'art. 512 c.p.c..

(Fonte: Altalex Massimario 18/2007 . Cfr. nota su Altalex Mese )



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 6 luglio – 03 settembre 2007, n. 18538

(Presidente Preden – Relatore Di Nanni)

Antecedenti di fatto e svolgimento del processo

l. Su richiesta di P. R. D. con decreto provvisoriamente esecutivo al Club X. ed al suo Presidente M. S. fu ingiunto di pagare allo istante la somma di oltre lire 5 milioni per canoni di locazione di un immobile in Firenze. Gli intimati proposero opposizione all'ingiunzione ed il locatore chiese la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento degli importi dovuti. Alla causa di opposizione fu riunita quella introdotta dal R. per conseguire la convalida di sequestro conservativo ottenuto sui beni del Club X. e del S.. Il tribunale di Firenze con sentenza rigettò l'opposizione contro il decreto ingiuntivo condannando il Club X., M. ed U. S., eredi col beneficio di inventario di M. S., a pagare la somma di oltre 162 milioni, con gli interessi legali fino al saldo. La decisione fu impugnata dai soccombenti; nel giudizio si costituì M. R. D., erede di P. R. D. frattanto deceduto, e la Corte di appello, dapprima sospese la provvisoria esecuzione della sentenza del tribunale (ordinanza del 9 dicembre 1999), poi dichiarò inammissibile l'impugnazione (sentenza del 7 maggio 2003).

2. Iniziata l'esecuzione forzata, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze, su richiesta di M. S., autorizzò la conversione in danaro del pignoramento immobiliare eseguito in danno della richiedente, specificando che la conversione si riferiva al solo credito di lire 4.491.623, giacché la pretesa del creditore M. R. D., in proprio e quale procuratore di S. D., di M., F., P. e M. D., per le rilevanti spese di esecuzione sopportate per la procedura esecutiva iniziata per un credito assai più rilevante non era più sorretta da titolo esecutivo.

3. M. R. D., con ricorso del 14 novembre 2001 allo stesso giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione contro l'ordinanza di conversione, dichiarando che, quando dispone la conversione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di sindacare l'esistenza e l'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti.

Il R. ha proposto opposizione contro la stessa ordinanza di conversione con altro ricorso del 23 ottobre 2002, dolendosi della esclusione del credito di € 304, 17, dovuti per interessi sulle spese legali del decreto ingiuntivo e delle spese legali dell'esecuzione, pari ad € 17.970, 43.

4. Il tribunale di Firenze, con sentenza 22 aprile 2003, ha rigettato la prima opposizione e, con sentenza del 6 maggio 2004, ha accolto in parte la seconda opposizione, riconoscendo gli interessi sul credito per spese legali di cui al decreto ingiuntivo, determinando in € 6.508, 26 la somma da versare per la conversione del pignoramento, ma negando la pretesa del riconoscimento delle altre spese del processo esecutivo.

5. M. R. ha proposto separati ricorsi per cassazione contro le due sentenze ed in ciascuno ha depositato memoria.

M. S. ha resistito con controricorso.

All'udienza del 19 gennaio 2007 e prima della relazione sulla causa il difensore del ricorrente ha dichiarato che tra la comunicazione di questa udienza ai procuratori costituiti e la data della udienza era sopravvenuta la morte del difensore di M. S. e la causa è stata rinviata per consentire a questa parte di munirsi di difensore.

M. S. si è munita di nuovo difensore, che ha partecipato alla discussione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso per cassazione n. 10443/2004, proposto contro la sentenza 22 aprile 2003, e quello n. 12431/2004, proposto contro la sentenza 6 maggio 2004, possono essere riuniti, perché tra loro connessi.

Il principio, secondo il quale, se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione (art. 273 cod. proc. civ.), ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacché risponde alle stesse esigenze di ordine processuale di evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati, come questa Corte ha già ritenuto: sent. 5 aprile 2006, n. 7966; l aprile 2004, n. 6391 ed altre conformi.

2. L'opposizione di cui al giudizio concluso con la sentenza 22 aprile 2003 si qualifica come opposizione agli atti esecutivi; quindi il ricorso per cassazione è ammissibile: articoli 618 ultimo coma cod. proc. civ. e 111 della Costituzione.

2.1. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma che deve sostituire il bene pignorato, infatti, è atto del processo esecutivo, idoneo a pregiudicare i titolari dei crediti esclusi. La determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice dell'esecuzione deve operare ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., invero, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma a norma dell'art. 512 dello stesso codice. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte sin dalla oramai remota sentenza 18 settembre 1972 n. 2753, seguita da numerose altre, tra le quali Cass. 2 ottobre 2001, n. 12197, 23 aprile 1998, n. 4042, 5 maggio 1998, n. 4525.

Peraltro, questa conclusione non esclude la possibilità che contro l'ordinanza di conversione sia esperibile anche l'opposizione all'esecuzione e questa può essere promossa solo nel caso in cui il debitore assume che il credito non esiste o che l'importo di questo è inferiore a quanto dovuto: Cass. l settembre 1999, n. 9194.

L'opposizione contro l'ordinanza di conversione oggetto di questo giudizio non prospetta alcuna di queste ultime due ipotesi, sicché resta confermata la qualificazione dell'opposizione come agli atti esecutivi.

2.2. Il ricorso per cassazione che si sta esaminando è anche fondato.

2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha interpretato falsamente l'art. 495 cod. proc. civ. e dichiara che in sede di conversione del pignoramento il giudice della esecuzione si deve limitare ad una valutazione sommaria delle pretese dei creditori, per accertare i quali il debitore esecutato può istaurare un autonomo processo di cognizione, senza attendere la fase della distribuzione dei crediti.

Con il secondo motivo, richiamando il punto dell'ordinanza di conversione nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato che l'efficacia del credito espunto era stata sospesa, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 499 cod. proc. civ., sostenendo che la norma non richiede che il credito per il quale si procede sia anche liquido ed esigibile.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono il comune problema dei poteri di controllo che il giudice dell'esecuzione può esercitare sulla esistenza e sull'ammontare dei crediti nella fase della conversione del pignoramento.

2.2.2. L’art. 495, pur nelle varie versioni che si sono avute a partire dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, esibisce l’elemento costante della regola che l’importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati consiste in una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (primo comma). La somma è determinata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, sentite le parti (terzo comma).

La norma, in altre parole, per la determinazione della somma fa riferimento ai crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, senza altre specificazioni.

Il giudice dell’esecuzione, nella determinazione della somma, quindi, si deve limitare ad una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonché delle spese già anticipate e da anticipare, indipendentemente dalle contestazioni circa la sussistenza e l’ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione.

Queste, infatti, sono contestazioni debbono essere sollevate in sede di distribuzione della somma depositata in luogo dei beni.

In questo senso si è pronunciata la dottrina prevalente ed una costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze 2 ottobre 2001, n. 12197, l settembre 1999, n. 9194, 6 giugno 1992, n. 6994, 17 maggio 1988, n. 3442, 15 maggio 1987, n. 4516, alcune delle quali già citate), con la variante, in alcune fattispecie particolari, che al debitore o al soggetto in danno del quale si svolge la espropriazione è assicurata anche la possibilità di svolgere autonoma azione di accertamento del credito senza attendere la conclusione della fase della distribuzione dei crediti: Cass. 16 maggio 1987, n. 4516.

2.2.3. La diversa tesi indicata nella sentenza impugnata, secondo la quale rappresenta un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale imporre al debitore esecutato di contestare l'esistenza del credito o il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, non ha fondamento normativo, considerato il diverso principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.

2.2.4. Le conclusioni raggiunte, per il principio di assorbimento, non consentono l'esame del terzo e del quarto motivo del ricorso, con i quali è denunciato che con l'ordinanza di conversione il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto una sorta di conversione parziale (censura di violazione dell'art. 495 cod. proc. civ.) e la domanda di conversione dell'interera somma sarebbe nuova (censura di violazione degli artt. 99, 112, 163 e 183 cod. proc. civ.

2.2.5. La sentenza 22 aprile 2003 fin qui esaminata, in relazione ai motivi accolti, quindi, è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze.

3. Con il ricorso n. 12431/2005 è denunciato che la sentenza impugnata n. 12431/2005 è incorsa nell'errore di riconoscere al giudice della conversione del pignoramento il potere di escludere dalla conversione le spese del processo esecutivo e di non riconoscere alcuna somma per le spese legali relative al minore importo del credito di lire 4.491.623.

La valutazione di queste censure dipende dall'applicazione dei principi prima indicati e, soprattutto, dall'esito del giudizio rescissorio della sentenza del 22 aprile 2003 nel quale dovranno essere determinati i crediti per i quali consentire la conversione del pignoramento.

L'esame relativo, quindi, è devoluto al giudice del rinvio già identificato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi nn. 10443/2004 e 12431/2005, accoglie il ricorso n. 10443/2004 e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze, dichiara assorbito l'esame del ricorso n. 12431/05 e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in € 2.600, 00, di cui € 100, 00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Modello istanza

Istanza di conversione di pignoramento ex art. 495 c.p.c.

TRIBUNALE DI . . .
Istanza di conversione di pignoramento ex art. 495 c.p.c.

Ill.mo signor Giudice dell’esecuzione,
ricorre a S.V. il sottoscritto . . . debitore esecutato nel procedimento promosso da . . . con l’avv. . . . elettivamente domiciliato in . . . rappresentato e difeso dall’avv. . . . giusto mandato in atti e

premesso

che in data . . . con verbale n. . . . l’ufficiale giudiziario di . . . pignorava in danno dello scrivente beni mobili per euro . . .
Poiché i beni sottoposti a pignoramento servono quotidianamente per esigenze della famiglia

chiede

di poter sostituire ai beni pignorati una somma di danaro pari all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e di quelli intervenuti.
Deposita unitamente e contestualmente alla presente istanza, assegno circolare pari ad un quinto dell’importo del pignoramento.
. . . lì . . .

Avv. . . .

Depositata in cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere . . .

Il Giudice dell’esecuzione


- vista l’istanza che precede;
- visto l’assegno allegato;
- visto l’art. 495 c.p.c.

dispone

la comparizione delle parti davanti a sé per l’udienza del . . . ore . . . mandando di provvedere alla notifica del ricorso e di questo decreto, alle stesse entro il . . .


Il Giudice dell’esecuzione . . .

Depositato alla cancelleria oggi . . .
Il Cancelliere . . .

N.B. la presente ha valore puramente indicativo e necessità di una attenta verifica ed analisi della fattispecie particolare. Si declina ogni responsabilità in caso d'uso.