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Adesione a fondi interprofessionali: il ministero conferma vincolo solo per parti contraenti



  • 03/03/2011 - n. 7/2011
    destinatario: ANISA
    istanza: adesione Fondi interprofessionali e applicazione del contratto collettivo .

    Oggetto: contrattazione collettiva – clausole relative all’adesione a Fondi interprofessionali ex art. 118 L. n. 388/2000 – parte obbligatoria o normativa del contratto – mancata applicazione del contratto collettivo da parte dell’azienda – effetti ell’adesione ai Fondi e art. 10 L. n. 30/2003.

    L’adesione ai Fondi interprofessionali (interpello del 21 dicembre 2006 n. prot. 25/SEGR/0007573) attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, in quanto le relative clausole sono destinate ad impegnare esclusivamente le parti contraenti.

    Inoltre l’applicazione di tali clausole – per il principio della libertà sindacale ex art. 39 Cost. (in particolare la c.d. libertà negativa) – non implica automaticamente l’estensione di tutte le altre clausole di natura obbligatoria. Il rispetto della parte obbligatoria del contratto, ovvero l’adesione ad una clausola di tale parte, non incide ai fini dell’applicazione del citato art. 3 del D.L. n. 71/1993 che fa invece riferimento – tenuto conto anche della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6530/2001 e Cass. n. 1530/2005) – al solo rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi.




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