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Mancato pagamento contributi previdenziali

L’Inps con il messaggio 16.02.2011, n. 3881, che integra la circolare 30.12.2010, n. 168, ha fornito chiarimenti sui comportamenti che il datore potrà adottare in conseguenza dell'accertamento ispettivo. In sintesi:
- nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla notifica del verbale, è ammesso, nei 15 giorni perentori successivi, il versamento delle connesse sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge, compresa la maxisanzione contro il lavoro sommerso;
- qualora il trasgressore paghi l’importo accertato dopo 30 giorni dalla notifica del verbale avente ad oggetto anche illeciti diffidabili, non può beneficiare del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima; tuttavia, sarà possibile pagare la sanzione nella misura ridotta di 1/3 del massimo (art. 16 legge n. 689/81);
- infine, nell’ipotesi di mancato pagamento del debito contributivo dopo 90 giorni ed in assenza di ricorso, l'Inps procederà alla formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Ne deriva, fra l’altro, l’applicazione di un aggio a carico del debitore, in misura del 4, 65% dell'importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, se il versamento avviene entro 60 giorni dalla notifica.



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