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Il titolare è il solo responsabile delle scritture irregolari


Il commercialista non concorre nella violazione.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza 3651 del 14 Febbraio 2011, ha confermato che le sanzioni fiscali all'azienda che ha una contabilità irregolare non sono imputabili al commecialista.
Per i fatti fiscali illeciti, il principio è che l'azienda con contabilità irregolare (in violazione degli art. 14 e 22 del DPR.600/1973) rischia di essere sanzionata anche se tali scritture siano state tenute dal depositario.


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