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Il tenore di vita goduto durante il matrimonio va comunque garantito


Con sentenza n. 1612 del 24 gennaio 2011, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, nell'ambito di un procedimento di divorzio, avevano determinato in 7.500 euro l'assegno mensile che l'ex marito avrebbe dovuto corrispondere alla coniuge in considerazione dell'alto tenore goduto dalla donna durante il matrimonio. Per i giudici di legittimità era irrilevante che il patrimonio dell'uomo fosse stato interamente acquisito dallo stesso già prima delle nozze.

Il tema della quantificazione dell'assegno divorzile è stato oggetto di un'altra recente pronuncia di Cassazione, la n. 1613 del 24 gennaio 2011, nell'ambito di una vicenda in cui un uomo aveva chiesto che venisse ridotto l'importo dell'assegno posto a suo carico in favore della ex moglie. L'uomo, in costanza di matrimonio, aveva iniziato un doppio lavoro e l'assegno era stato quantificato anche in considerazione di ciò.

La Cassazione, da una parte, ha respinto il ricorso dell'uomo relativamente alla determinazione dell'assegno, dall'altra ha accolto le deduzioni dello stesso per quel che riguarda la decorrenza dell'assegno; nel dettaglio – sottolinea la Corte - “l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, nel consentire la decorrenza dell'assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non introduce una regola di carattere generale, ma si limita a conferire al giudice un potere discrezionale che rappresenta un temperamento al principio secondo cui l'assegno divorzile, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale”.


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