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Limiti agli indennizzi retroattivi

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di indennizzi retroattivi, con le seguenti sentenze:
- con la sentenza 3.01.2011, n. 65 ha precisato che, sulla base della legge 183/2010, con l'art. 32, c. 5 si dispone che in caso di conversione del rapporto di lavoro il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva, compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione; tale disposizione, ai sensi del successivo c. 7, è applicabile a tutti i giudizi, inclusi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge;
- con la sentenza 4.01.2010, n. 80, invece, si precisa che, in linea di principio, per applicare una norma intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso, occorre che sia stata introdotta in maniera retroattiva una nuova disciplina del rapporto controverso e che riguardi, in qualche modo, le questioni oggetto dell'impugnazione. Infine, deve essere presente un ulteriore requisito, ossia che il motivo di ricorso riguardante anche indirettamente la materia interessata dalla disciplina sopravvenuta, oltre a essere esistente, risulti anche ammissibile secondo le regole ordinarie.
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