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Distanza minima di 10 metri automaticamente inserita nel prg

Il Consiglio di stato, con sentenza n. 7731/2010, sottolinea come la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti, per come fissata dall'articolo 9 del Dm 1444/1968, vincola i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima.

Il giudice è quindi tenuto ad applicare il limite del detto articolo 9 anche qualora le norme contenute negli strumenti urbanistici locali siano in contrasto con lo stesso, dovendosi, quest'ultimo ritenere "automaticamente" inserito nel Prg al posto della norma illegittima.


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