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Dal 2011 cambiano le regole delle compensazioni dei crediti con il modello f24

L’operazione di rimpatrio dei capitali detenuti illegittimamente all’estero si è definitivamente conclusa lo scorso 31 dicembre 2010. Entro tale data, coloro che non erano riusciti a regolarizzare la loro posizione entro lo scorso 30 aprile potevano risolvere le cosiddette “cause ostative”.

Ora rimane da ottemperare ad un solo ultimo compito: procedere con il recupero dell’imposta straordinaria, versata in misura eccedente rispetto al dovuto, per regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

La risoluzione n. 107/2010 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di recupero di tale imposta straordinaria, ammettendo la possibilità di compensare, tramite il modello F24, le somme eventualmente pagate in eccesso per aderire allo scudo fiscale, sia nel caso in cui il surplus derivi dalla restituzione dell’imposta al contribuente da parte dell’intermediario, sia quando scaturisca da semplici errori nei versamenti. Di tali compensazioni si dovrà dare indicazione nel modello del sostituto d’imposta (modello 770). I codici da utilizzare – secondo quanto fissato da Assofiduciaria – sono: il n. 8107, per l’imposta sui rimpatri e il numero 8108, per l’imposta sulle regolarizzazioni.

La compensazione in F24 deve poi osservare alcuni vincoli:

- i crediti devono risultare dalle dichiarazioni; dunque, si dovrà attendere i primi versamenti del 2011 per effettuare la compensazione dei crediti che si sono formati nel 2010;
- la compensazione può essere fatta anche senza aspettare la presentazione del modello 770/2011;
- il limite massimo dei crediti d’imposta che può essere compensato in F24 è pari a 516.456, 90 euro, per ciascun anno solare.

Infine, vi è da ricordare anche un ultimo vincolo, che vale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e che è stato introdotto dal Dl 78/2010. Si tratta del divieto di compensare i crediti in F24 relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, si applica la sanzione del 50%.

Tale condizione, che opera in relazione all'anno di formazione del credito e all'ammontare compensato vale per tutte le compensazioni dei credi, anche quelle dei crediti annuali Iva, e dovrà essere rispettata fin dal primo appuntamento del 2011. A questo si aggiunge anche l’altro obbligo, secondo cui la compensazione orizzontale del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 10.000 annui, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dal Fisco.

Di fronte a questa stretta sulle compensazioni, che si è delineata nel corso del 2010 ad opera del decreto legge n. 78 (manovra estiva), molte associazioni di categoria sono intervenute per far fronte alle numerose incertezze incorse e che riguarderanno i nuovi appuntamenti di quest’anno. In particolare, dal giorno dopo la prima scadenza del 2011 (cioè il prossimo 17 gennaio), molti contribuenti si troveranno a fare i conti con i nuovi vincoli, con il rischio di notevoli appesantimenti degli oneri burocratici degli intermediari verso le imprese presso cui esercitano la loro consulenza.

Per evitare tutto ciò, numerose associazioni di categoria stanno inviando delle lettere ai propri associati per invitarli a controllare puntualmente la propria situazione fiscale, così da poter evitare ogni responsabilità collegata “all’indebito utilizzo di crediti”. Dalla Cna fanno sapere che la lettera che è stata inviata a tutte le proprie sedi territoriali, “evidenzia proprio la necessità di consentire a tutti gli intermediari di visionare i ruoli non pagati in carico ai propri clienti, ovviamente dietro espressa delega”. La soluzione prospettata per il superamento di questo ostacolo, secondo le associazioni di impresa, sarebbe quella di rendere disponibile nel cassetto fiscale una informazione aggiuntiva relativa ai ruoli non pagati.

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