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Sicurezza sul lavoro: l’impresa affidataria


L'impresa affidataria è il centro di gravità della sicurezza e igiene nel cantiere.

L’art. 89 del D.Lgs.n.81/2008 fornisce una definizione della “ impresa affidataria” individuata quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente” e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Il D.Lgs. n. 106/2009, correttivo e integrativo del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto una novità, all'articolo 89 lettera i), il quale prevede che nel caso di “consorzio tra imprese”, l’impresa affidataria è la consorziata assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori, salvo l’accettazione da parte di quest’ultima.

Infine, con riferimento al momento dell’individuazione dell’impresa affidataria, l’Autorità ha precisato che tale momento non deve essere riferito a quello della presentazione delle offerte, ma a quello della stipula del contratto, con apposita comunicazione alla stazione.
Per quanto riguarda l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria occorre notare che, ai sensi del punto 01 dell'allegato XVII in disposto combinato con l'articolo 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, è penalmente vietato affidare contratti di appalto ad imprese affidatarie che non indichino “al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

La mancata indicazione da parte dell' impresa affidataria di tale nominativo costituisce omissione penalmente rilevante da parte del committente dell'accertamento obbligatorio dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ed è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Il legislatore ha assegnato all’ impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori”
Di fatto l'impresa affidataria nelle persone del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti della stessa, e ora anche di diritto ai sensi e agli effetti dell'art. 97 del D.Lgs.n. 81/2008, è il centro di gravità e il fulcro delle posizioni di garanzia della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei.
La disposizione sull'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie di cui al punto 01 dell'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 rende impossibile, in modo legalmente valido, l'affidamento di contratti di appalto ad imprese che si limitano esclusivamente a stipulare contratti e a subappaltare tutti i lavori, perché perlomeno la verifica continua di tutte le condizioni di sicurezza attraverso specifici incaricati è un obbligo inderogabile e penalmente sanzionato a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria, che è pure obbligato, si veda oltre, a frequentare corsi specifici in materia di sicurezza del lavoro.

In modo poi del tutto peculiare il D.Lgs. n. 81/2008 prevede all’art. 97 specifici e dettagliati obblighi di prevenzione e protezione nel cantiere a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie.

Una ulteriore importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2008 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è l’obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro, ma anche ovviamente i dirigenti e i preposti, delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei.

La violazione di detto obbligo è punito con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro a carico di datore di lavoro e dirigente.

In caso di violazione di detto obbligo risponde penalmente non solo il datore di lavoro (o il dirigente) dell'impresa affidataria, ma anche il soggetto che deve “assicurare”, garantire, che tale obbligo sia adempiuto correttamente.Tale soggetto è il committente o il responsabile dei lavori.

Quindi qualora il committente o il responsabile dei lavori affidi incautamente il contratto d'appalto ad una impresa affidataria il cui datore di lavoro, nonché i cui dirigenti e preposti, non siano stati idoneamente formati in materia di igiene e sicurezza al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi propri di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 commetterà un reato penale punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Studio Cassone 3

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