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Agevolazioni contributive anche per i contratti oltre i 12 mesi se vi e` la mobilita`

La legge n. 223/1991 ha introdotto alcune agevolazioni per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, prevedendo tre diverse forme di contratto di lavoro agevolato. Nello specifico, l’articolo 8 della citata legge, al comma 2, afferma che “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con la conseguente applicazione - per il corrispondente periodo appunto non superiore a 12 mesi - delle previste agevolazioni contributive.

Così facendo, il citato disposto normativo acquisisce nel nostro ordinamento una duplice valenza: da una parte, introduce una deroga di carattere soggettivo, alle norme che limitano l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato; dall’altra parte, prevede un’agevolazione contributiva.

L’Inps, con il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, si sofferma proprio sul riconoscimento delle suddette agevolazioni contributive previste per i lavoratori assunti con contratto a termine e iscritti nelle liste di mobilità.

Nel documento - partendo proprio dal principio dell’assunzione motivata - l’Inps afferma un’apertura superiore a quanto disposto dalla legge n. 223/1991, fornendo un’interpretazione estensiva circa il riconoscimento del bonus alle aziende sui contratti a termine.

Nel messaggio si legge, infatti, che: il datore di lavoro può assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a termine, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base a quanto disposto dal Dlgs n. 368/2001. Il contratto e le agevolazioni contributive ad esso associate, tuttavia, non potranno avere una durata superiore ai 12 mesi.

L’Inps, tenendo conto della particolarità dell’attuale situazione occupazione, compie però un ulteriore passo in avanti e riconosce che in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, i suddetti contratti a termine possono avere anche una durata superiore all’anno. In tali circostanze, a condizione che i lavoratori assunti siano iscritti nelle liste di mobilità – è riconosciuto ugualmente l’accesso alle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, per un periodo comunque massimo di 12 mesi.



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