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Conferimenti a fair value

Con le nuove regole sui conferimenti nel capitale sociale di Spa (diversi dal denaro), introdotte dal dlgs approvato il 1° agosto, cambia il senso di marcia, riducendosi ad esempio l’uso della perizia: il principio ospitato nel Codice civile (articolo 2343) è che chi conferisce beni in natura o crediti in una società per azioni deve presentare la relazione giurata di un esperto che il Tribunale abbia designato in ragione della collocazione geografica della sede della società stessa. La perizia deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fni della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzzo e i criteri di valutazione seguiti. La ratio stà nell’impedire, a tutela dei terzi, che il capitale sociale sia sovrastimato rispetto al patrimonio netto della società: quando non si conferisce denaro, ma un bene da esso diverso, l’obiettivo di non formare - a fronte di questo apporto - un capitale sociale di valore nominale superiore a quello effettivo del conferimento è, quindi, presidiato dalla perizia di stima. Nella versione di oggi (che non investe anche le Srl), viene previsto che: se il conferimento riguarda valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, non serve alcuna perizia fintantoché il loro valore non superi il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi che precedono il conferimento; se il conferimento è di beni o crediti diversi dai predetti valori o strmenti, la perizia non sarà più necessaria in due casi, quando il valore di tali beni non superi il valore equo (fair value) ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale - purché la relazione del revisore non esprima rilievi sulla valutazione dei beni oggetto del conferimento - e quando il “valore equo” risultante da una valutazione conforme ai criteri e ai princìpi “generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento” in data non anteriore di oltre sei mesi rispetto al conferimento medesimo.