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Acconto iva in scadenza il 27 dicembre

Entro il 27 Dicembre, i contribuenti “soggetti passivi Iva” dovranno procedere al versamento dell'acconto. La somma da versare mediante modello F24 è pari al’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva precedente.

Tuttavia i contribuenti potranno calcolare l'acconto ricorrendo anche al metodo cosiddetto “ previsionale” il quale consente di pagare l’88% dell’Iva che si prevede di versare per l’ultima liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o quella relativa alla dichiarazione annuale per i contribuenti che versano in sede di dichiarazione annuale.

Un ulteriore opportunità per conteggiare l'acconto Iva è data dalla determinazione analitica, la quale prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese/trimestre ed in particolare l’Iva a debito ed a credito risultante dalle operazioni registrate dal primo al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente e dal primo ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto:

· chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta 2010 o chi cessa l’attività nel medesimo anno;

· Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili;

· Contribuenti minimi;

· Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116, 72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell'88%);

· altre categorie residuali, ecc..

Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24 telematicamente ed utilizzando il codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali.

L'acconto Iva è soggetto all'istituto del ravvedimento operoso per cui i ritardatari potranno sanare il mancato versamento con l'applicazione di una sanzione pari 2, 5% entro e non oltre il 27 gennaio 2011. I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono 8904 per la sanzione ridotta e 1991 per la quota interessi.

Dr. Giuseppe Tomasello




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