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Dichiarazione integrativa per il cumulo con la tremonti ter

A seguito dell’esito, oltre i termini della presentazione del modello Unico 2010, della comunicazione di cumulabità o di incumulabilità della Tremonti-ter da parte delle amministrazioni eroganti agevolazioni non fiscali, il contribuente ha la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi.

È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132 del 20 dicembre 2010.

Le ipotesi:

- il contribuente che, nell’incertezza sulla possibilità di cumulo, non abbia chiesto il beneficio in oggetto può, ricevuta la comunicazione favorevole al cumulo, presentare un’integrativa “a favore” entro il termine di scadenza della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;

- il contribuente che, nell’incertezza sulla possibilità di cumulo, non abbia chiesto il beneficio può, ricevuta la comunicazione favorevole al cumulo oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, presentare “istanza di rimborso” (entro il termine di 48 mesi decorrenti dal termine per il pagamento del saldo di imposta) e, in caso di silenzio rifiuto, procedere con il ricorso;

- il contribuente che ha deciso di fruire dell’agevolazione, anche nell’incertezza della possibilità, ed ha ricevuto comunicazione negativa sulla cumulabilità, può presentare dichiarazione integrativa “a sfavore” entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (resta la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata prima dell’avvio dei controlli, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo).

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