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Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

Roma, 14 dicembre 2010 Prot. n. 14015/U/24 Circolare n. 1044 Oggetto: Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. La legge n. 183/2010, com’è noto, introduce rilevanti modifiche sulle attività delle commissioni di certificazione, di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 276/03. La portata delle suddette modifiche sarà oggetto di un successivo ed organico intervento da parte dello scrivente, con la presente si intende regolare il regime transitorio. Dal 24 novembre le commissioni di certificazione istituite presso i nostri Consigli provinciali dell’Ordine possono operare …..”unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, con attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi” (at. 76, comma 1, lettera c-ter, del D.lgs. n. 276/03, così come modificato dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183/2010). Si rende necessario, pertanto, stabilire l’operatività delle commissioni di certificazione già istituite e quella delle commissioni da istituire successivamente alla suddetta data. Una lettura sistematica delle modifiche, non può che indurre a ritenere che il legislatore non ha di certo voluto bloccare l’attività delle commissioni di certificazioni esistenti alla dalla di entrata in vigore della novella. Si ritiene, pertanto, che le commissioni esistenti possano continuare a certificare i contratti di lavoro relativamente a richieste pervenute sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/10. Stesse competenze vanno riconosciute alle commissioni di certificazione che andranno a costituirsi a partire dal 24 novembre. A beneficio delle commissioni esistenti ed istituende, si riepilogano le nuove competenze che potranno essere attivate dopo l’emanazione del nuovo regolamento che questo Consiglio Nazionale approverà d’intesa col Ministero del lavoro: - tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 cpc; - costituzione camere arbitrali; - certificazione delle tipizzazioni della giusta causa e giustificato motivo; - certificazione delle clausole compromissorie - certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti. Per quanto attiene alla certificazione dei contratti nei quali la prestazione di lavoro è dedotta solo indirettamente, si ritiene che tale facoltà era già nelle competenze delle nostre commissioni di certificazione, in relazione a quanto stabilito dal Ministero del lavoro con interpello n. 81/09. Tuttavia, anche con riferimento a tale funzione si ritiene utile attendere le specifiche linee guida che sono in corso di approvazione da parte dello scrivente Consiglio Nazionale. IL PRESIDENTE Marina E. Calderone www.studiogiammarrusti.it