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Il compenso del difensore civico e` assimilabile a quello del lavoratore dipendente

Il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti al difensore civico è l’argomento della risoluzione n. 126/E del 9 dicembre 2010.

La richiesta di chiarimenti pervenuta all’agenzia delle Entrate è motivata dal fatto che a livello nazionale si sono adottate, finora, soluzioni interpretative differenti circa le somme corrisposte a titolo di indennità al difensore civico nazionale.

Ciò in virtù del fatto che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali, prevede che “lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale” e che, dunque, è affidato agli statuti dei singoli enti locali il compito di regolamentare il ruolo istituzionale del difensore civico e di disciplinarne le modalità di elezione ed i criteri di selezione. Inoltre, anche le singole leggi regionali possono prevedere l’istituzione del difensore civico a livello regionale, disciplinandone compiti e funzioni.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria per il 2010, che ha previsto la soppressione da parte dei comuni dell’ufficio del difensore civico comunale e l’attribuzione delle relative funzioni al competente difensore civico provinciale, ne consegue che il difensore civico deve possedere le seguenti caratteristiche: è una figura contemplata da atto avente forza di legge; svolge funzioni di rilevanza pubblica; è eletto dai consiglieri regionali; provinciali o comunali e viene retribuito dalla regione, dalla provincia o dal comune. Dunque, la relativa funzione è fiscalmente riconducibile all’esercizio di pubbliche funzioni.

Per tali ragioni, per la qualificazione reddituale delle somme dallo stesso incassate è necessaria la presenza di due requisiti:

- la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni;

- l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di una pubblica funzione.

Da ciò né scaturisce che le somme ricevute per l’esercizio di pubbliche funzioni e, dunque, le indennità corrisposte al difensore civico, compresi i rimborsi spese per convegni, seminari, conferenze, gruppi di lavoro svolti nell’assolvimento di compiti istituzionali, costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente e sono assoggettati alla relativa tassazione ai sensi degli articoli 51 e 52 del Tuir.

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