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Scudo fiscale, le procedure da mettere in atto entro fine dicembre da parte dell'amministrazione

In occasione del completamento delle operazioni di rimpatrio dei capitali detenuti all’estero mediante lo scudo fiscale, il direttore generale delle Finanze ha inviato – lo scorso 13 luglio – un lettera alla Commissione europea per rassicurarla sulla portata dello scudo e per evitare che potessero essere avviate procedure di infrazione sul rimpatrio. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, si è messa a disposizione per effettuare entro la fine del 2010 un’azione mirata volta alla rimozione delle cause ostative e ad effettuare controlli sempre più serrati, secondo quanto previsto dalla stessa legge.

La rimozione delle cause ostative relative sia alle sanatorie attivate nel 2009 che nel 2010 deve, infatti, essere messa in atto entro il prossimo 31 dicembre. Si potrebbero, però, verificare delle ipotesi nelle quali la rimozione delle cause ostative non potrà avvenire; di conseguenza, lo scudo non potrà assicurare alcuna protezione né, tantomeno, si potrà richiedere il recupero dell’imposta sostitutiva versata. Da tutto ciò potrebbe scaturire un altro problema, concernente l’integrabilità della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2009, che è stata redatta in un momento in cui si pensava che la rimozione delle cause ostative potesse essere possibile.

Analogamente, serrati saranno i controlli che l’Amministrazione finanziaria dovrà effettuare in materia di Iva. Nel caso in cui il Fisco accerti che con lo scudo fiscale sono state coperte delle operazioni che celavano delle evasioni dell’Imposta sul valore aggiunto, si potrà procedere con il recupero dell’Iva. Le missiva inviata lo scorso luglio, infatti, anche se con qualche dubbio, rende salva l’applicazione delle regole comunitarie e di quelle stabilite dall’ordinaria giurisprudenza in materia di Iva ai fini della corretta applicazione dello scudo fiscale. Dunque, l’indicazione fornita punta l’accento sul fatto che, in caso di controlli, l’aver aderito allo scudo non mette al riparo da eventuali azioni di accertamento fiscale. Anzi, in caso di constatazione di possibili operazioni con intenti evasivi, sarà attuato il recupero dell’Iva a carico del contribuente, costituendo tale imposta una risorsa propria della Comunità europea.

A tal proposito, si richiama anche la circolare n. 52/E/2010, che nel fornire agli uffici le indicazioni sui requisiti da appurare per poter aderire allo scudo fiscale, ha anche espressamente indicato le violazioni che gli stessi uffici possono opporre in caso di accertamenti Iva.

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