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Premi ai lavoratori: cessazione solo con giustificazione giuridica

Sentenza Corte Suprema di Cassazione n° 23614 del 22.11.2010

Con sentenza del 22 novembre 2010 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, pronunciandosi sul ricorso mosso da una casa di cura contro la sentenza di secondo grado che la vedeva soccombente verso i propri dipendenti per il riconoscimento dell'erogazione di un premio previsto da un accordo stipulato nel '70, afferma l'impossibilità di recedere unilateralmente da un accordo le cui obbligazioni che ne discendono non siano “poste a carico di una sola parte” ma inserite “all'interno di un rapporto contrattuale sinallagmatico di carattere continuativo”.

Per i giudici, se in un accordo non è inserita una scadenza esplicita, le erogazioni previste dallo stesso permangono finché la controparte non provveda a sospendere le prestazioni a proprio carico. Infatti, le erogazioni da parte del datore di lavoro trovano la loro causa nella prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore che a sua volta vede il proprio motore nelle erogazioni a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro non può, quindi, recedere unilateralmente dall'accordo. Agendo in tale modo, senza che vi sia una giustificazione di carattere giuridico e non meramente economica, si profila un'inadempienza contrattuale che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale.