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Compenso sempre dovuto al professionista per rapporto coordinato e continuativo

Compenso al professionista con rapporto coordinato e continuativo

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 24381 depositata il 1 dicembre 2010 , ha respinto il ricorso di un'azienda che sosteneva di non aver fissato un compenso forfetario con il proprio ragioniere che aveva, invece, ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle prestazioni professionali. Al consulente fiscale è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione dei compensi abituali nella misura stabilita negli anni di rapporto coordinato e continuativo. La Cassazione ha stabilito che il cliente abituale deve al professionista il compenso che, per le stesse attività, gli ha normalmente corrisposto negli anni precedenti.

La Cassazione ha precisato anche che il parere dell'ordine ha un valore di prova privilegiata soltanto ai fini dell'ingiunzione e non anche a quelli dell'opposizione.

“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, se la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice soltanto ai fini dell'ingiunzione e non riveste tale valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione (costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista) , in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, incombe al medesimo l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite”.