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Impugnazione dei licenziamenti


Il Collegato lavoro prevede, tra le diverse novità, alcune modifiche alla disciplina dell’impugnazione dei licenziamenti. Tale impugnativa deve essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale. Inoltre, l’impugnazione del licenziamento diverrà inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il lavoratore non procederà al deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ovvero della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora il datore di lavoro abbia rifiutato il tentativo di conciliazione o l’arbitrato, ovvero non si sia raggiunto l’accordo necessario per l’espletamento, il ricorso innanzi al giudice del lavoro dovrà essere depositato, a pena di decadenza, nel successivo termine di 60 giorni.