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L'affidamento della casa coniugale deve guardare all'interesse dei figli

Con sentenza n. 23591 del 22 novembre 2010 la Corte di cassazione ha
stabilito, con riferimento al diritto di famiglia, che
preferibilmente l'assegnazione della casa familiare spetta al coniuge
a cui vengono affidati i figli; ma tale criterio non deve essere
considerato assoluto ed automatico fungendo solo da orientamento per
il magistrato nel decidere circa l’assegnazione.
E' pacifico che la sua applicazione deve rimanere agganciata alla
valutazione dell'interesse dei figli affidati a risiedere nella casa
familiare assicurando la loro permanenza nell’ambiente domestico in
cui sono cresciuti. In virtù di tale principio l'assegnazione non
può avvenire a favore del coniuge che non risulta affidatario solo
perchè, date le alte spese di gestione dell'abitazione, ne
deriverebbe un depauperamento dell'asse ereditario.
In conclusione gli ermellini hanno sostenuto che “gli interessi di
natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli
assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone
sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel
quotidiano loro habitat domestico”.