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Impugnazione del licenziamento oltre i termini


Non si decade dal diritto di impugnare il licenziamento, nel termine di 60 giorni, se nel frattempo il prestatore abbia depositato istanza obbligatoria di conciliazione (art. 410 C.P.C.). Non è necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero pervenga all'indirizzo del datore di lavoro entro i 60 giorni previsti per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare. Ciò in quanto il termine si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione.


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