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Interessi, compensazione senza attesa

INTERESSI, COMPENSAZIONE SENZA ATTESA La risoluzione n. 328/E del 30 luglio 2008 estende la regola generale sulle compensazioni anche in caso di maggiori ritenute su interessi bancari. La regola e` che i crediti d`imposta maturati nel corso del 2008 sono compensabili con i versamenti da fare con il modello F24 a partire dal 10 gennaio 2009. Con il documento di prassi in oggetto, l`Amministrazione ritiene che anche le eventuali maggiori ritenute su interessi bancari, versate in due acconti, entro il 16 giugno e il 16 ottobre di ogni anno, possono essere utilizzate in compensazione con altri debiti tributari o contributivi solo dal 10 gennaio del periodo d`imposta successivo, senza dover attendere la presentazione del modello 770/2009 ordinario, il cui termine scade il 31 luglio 2009. E`, comunque, escluso che le maggiori ritenute versate in acconto nel mese di giugno 2008 possano essere impiegate per ridurre i versamenti da fare con il modello F24 nei mesi successivi del 2008. La precisazione e` frutto dell`istanza di interpello presentata da una societa` che ha conferito la rete degli sportelli bancari a una nuova societa`, con effetto dal 10 gennaio 2008, mantenendo solo una minima parte dei rapporti di conto corrente. Per il versamento delle ritenute su interessi da depositi e conti correnti, da effettuare in due acconti di pari importo (16 giugno e 16 ottobre), la societa` conferente ritiene che l`acconto deve essere commisurato alle ritenute dovute per il periodo d`imposta precedente (art. 35 del DL 46/76), a prescindere dal mutamento soggettivo e oggettivo intervenuto in capo al conferente. Le Entrate precisano, infine, che solo al termine del periodo d`imposta si potra` calcolare l`eccedenza dell`acconto rispetto alle ritenute operate nel 2008. in questo caso, la societa` potra` richiedere il rimborso della somma versata in eccedenza, oppure di avvalersi dell`istituto della compensazione. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 23 - Interessi, compensazione senza attesa - Morina