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Anticipazioni dal fondo pensione per acquisiti e donazioni della prima casa

Precisazioni della Covip in risposta ad alcuni quesiti posti da un fondo pensione in tema di anticipazioni per acquisti della prima casa di abitazione.

Solo un acquisto a titolo oneroso di una quota immobiliare, intestata all’iscritto o ai figli, potrà essere presa in considerazione quale valida causale ai fini della corresponsione dell’anticipazione, fermo restando che l’anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota pagata dall’iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell’intero immobile.

È dunque da ritenersi escluso che possa conseguirsi un’anticipazione per acquisti della proprietà che non comportano oneri a carico dell’iscritto, come nel caso della donazione . Né può assumere rilievo la circostanza che l’iscritto dichiari di aver provveduto, al momento dell’originario acquisto dell’immobile da parte della convivente, al pagamento del prezzo di compravendita.

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