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Passeggeri senza iva nei porti commerciali

PASSEGGERI SENZA IVA NEI PORTI COMMERCIALI Come gia` accaduto con il precedente documento di prassi (risoluzione n. 82/E/2002), l`agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 322/E del 29 luglio, torna sull`ambito di applicazione dell`articolo 9 del Dpr n. 633/72. Una societa` che ha una concessione marittima relativa ad un pontile galleggiante, che funge da punto di attracco per le lance da sbarco delle navi da crociera, al fine di consentire le operazioni di sbarco e reimbarco dei passeggeri, presta gli impianti portuali alle compagnie di navigazione in cambio di un corrispettivo. Secondo l`istante il corrispettivo deve essere fatturato in regime di non imponibilita` Iva, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, n. 6) del Dpr 633/72. L`Agenzia ricorda, in via preliminare, l`ambito di applicazione dell`articolo 9 del Dpr 633/72, che, in particolare, al punto 6) prevede la non imponibilita` per i "servizi prestati in porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni e mezzi di trasporto, nonche` quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari". Inoltre, l`articolo 3, comma 13 del Dl 90/90 ha precisato che il regime di non imponibilita` si estende anche ai "servizi relativi al movimento di persone". Da qui, la conclusione della risoluzione n. 322/E, che attribuisce la non imponibilita` Iva alle operazioni di movimentazioni di passeggeri. Il beneficio, pero`, si applica solo alle prestazioni effettuate nei porti commerciali e non per quelle effettuate nei porti turistici. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Passeggeri senza Iva nei porti commerciali - Romano