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Note interpretative diffuse dal cndcec

La nota interpretativa 59 del 13 ottobre 2010, emessa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sostituisce le pregresse circolari 11/2003 e 20/2004 in merito al tema "La disciplina delle incompatibilita` di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139".

Tra le ipotesi trattate si evidenzia che non sussiste incompatibilita` se l'attivita` di impresa consiste nell'esercizio in forma societaria di societa` cosiddette “di mezzi” o di “servizi”. Nella nota viene spiegato che rientrano nella fattispecie le societa` che svolgono, a titolo esemplificativo, attivita` quali la tenuta della contabilita` generale od IVA, l'invio telematico delle dichiarazioni, la domiciliazione e la segreteria societaria, la tenuta della contabilita` paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, eccetera (non gia` per l’attivita` a componente intellettuale, che deve rimanere tipica ed esclusiva della sfera professionale). Dunque, l'incompatibilita` e` esclusa nel caso in cui la societa` di “mezzi “ o di “servizi”, in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra le cariche sopra descritte con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso; in tal caso i servizi offerti dalla societa` sarebbero indubbiamente qualificabili come “strumentali” o “ausiliari”.

Con la nota interpretativa 60, sempre del 13 ottobre scorso, il Cndcec illustra il Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti. Si spiega che sono state redatte delle linee guida contenenti indicazioni per l’individuazione delle sanzioni disciplinari in merito per dare un supporto agli Ordini senza volerne limitare l’autonomia e la discrezionalita` nell’applicazione.

E` ipotizzata una graduazione delle sanzioni, ferma restando l’analisi che l’Ordine deve compiere verso la singola situazione. In linea di massima, dunque: in assenza totale di crediti formativi la sanzione potrebbe prevedere la sospensione fino a 6 mesi; per il conseguimento di meno di trenta crediti formativi la sospensione arriverebbe fino a 3 mesi; nel caso di conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta si puo` attribuire una sospensione fino a un mese; con il conseguimento di un numero crediti formativi oltre sessanta, la censura.

“Resta sempre salva – si legge - la facolta` dell'Ordine, in alternativa, in caso di mancanza di pochi crediti formativi, di inviare una lettera di richiamo e di monito per un puntuale assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio successivo. L'iscritto che incorre nella medesima violazione dell'obbligo formativo nel triennio successivo puo` essere punito con la sospensione non superiore a 12 mesi”.