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La chiamata in causa non e` legittimata dalla semplice chiamata all'eredita`

La Cassazione, con la sentenza n. 21101 del 13 ottobre 2010, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da tre fratelli, chiamati all'eredita` della madre deceduta, avverso un avviso di accertamento relativo alla posizione di quest'ultima per l'anno 2003.
In particolare, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva statuito che, benche` i tre ricorrenti non avessero accettato l'eredita`, era legittimo che gli stessi, quali chiamati all'eredita`, fossero coinvolti nella causa per l'accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al loro de cuius.
Diversa l'interpretazione dei giudici di legittimita`, secondo cui e` solo l'erede che abbia accettato l'eredita`, a seguito della confusione dei patrimoni, a dover rispondere delle obbligazioni del defunto e, quindi, a poter essere chiamato in causa in un procedimento di accertamento del credito.
Secondo la Corte, infatti, nel caso in cui non vi siano ancora eredi, il creditore - nella specie il Fisco - per poter ottenere l'accertamento giudiziale del proprio credito nei confronti di un soggetto deceduto, deve procedere esclusivamente proponendo istanza di nomina di un curatore che si occupi dell'eredita` giacente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 528 del Codice civile.


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