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Ultimi chiarimenti sulle comunicazioni “black list” prima del 2 novembre data di invio degli elenchi di luglio e agosto


A poco piu` di una settimana dalla proroga approdata in “Gazzetta Ufficiale”, che fissa al 2 novembre 2010 le comunicazioni “black list” relative alle operazioni dei mesi di luglio e agosto, l’agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 53/2010 (del 20 ottobre), in cui chiarisce i numerosi dubbi che ancora affliggono i soggetti passivi Iva che entro la data indicata devono inviare la comunicazione relativa alle cessioni e agli acquisti di beni nonche` alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, con controparte operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalita` privilegiata.
A seguito dell’introduzione del suddetto obbligo da parte del decreto legge n. 40/2010 “Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere” e del successivo Dm dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, a cui ha fatto seguito il provvedimento agenziale del 5 luglio scorso, i nodi sull’ambito di applicazione della normativa enunciata non erano stati del tutto sciolti. Questa circolare, nella sua consistenza, rappresenta l’ultimo passo prima dell'entrata in vigore dei nuovi vincoli di comunicazione degli elenchi in cui vanno riepilogate tutte le operazioni intrattenute con i paesi a fiscalita` privilegiata.
I chiarimenti riportati nel nuovo documento di prassi sono, dunque, netti e vincolanti per i soggetti passivi Iva.
La circolare ribadisce, in primo luogo, che i soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai medesimi soggetti, sono i “soggetti passivi Iva”.
Si considera soggetto passivo, ai fini Iva, chiunque agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell’articolo 4 e del 5 del D.P.R. n. 633/72.
Per l’individuazione dei soggetti considerati “black list”, la circolare e` altrettanto precisa. I due elenchi contenuti nei Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, vanno intesi come fossero uno solo. Cioe`, l’obbligo della comunicazione scatta ogni qual volta la controparte con cui si intrattengono rapporti commerciali sia stabilita in un Paese appartenente ad una delle due liste. Anche il soggetto non residente, dotato di rappresentante fiscale in Italia, o qui identificato, se realizza operazioni con operatori economici stabiliti in Paesi black list, e` tenuto a rispettare l’obbligo dell’invio della comunicazione. Le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico balck list, se il rappresentante e` nominato in un Paese non incluso nella black list, vanno incluse negli elenchi.
Unica eccezione e` prevista per i contribuenti minimi e per gli imprenditori/professionisti, che hanno optato per il regime fiscale per le nuove iniziative produttive. Questi, infatti, non sono tenuti all’obbligo delle comunicazioni degli elenchi black list.
Altro punto importante da sottolineare e` che la circolare n. 53/2010 ha preferito un'applicazione ampia dell’obbligo, estendendolo non solo a tutti i Paesi indicati negli elenchi ministeriali, ma anche a tutte le operazioni poste in essere, se rilevanti ai fini Iva. Di conseguenza, negli elenchi vanno riepilogate tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, siano esse imponibili, non imponibili o esenti. Lo stesso vale per le operazioni non soggette che risultano tali per assenza del requisito di territorialita`. Lo scopo del chiarimento e` quello di sottolineare l’onnicomprensivita` dell’obbligo, che investe tutte le tipologie di operazioni, comprese le importazioni e le esportazioni gestite tramite un deposito Iva.
Le poche eccezioni riconosciute sono quelle che riguardano le operazioni non rilevanti ai fini Iva per mancanza dei requisiti oggettivi (per esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome e per conto); le cessioni di beni estero su estero perche` non soggette a registrazione e non citate nel Dm del 5 agosto 2010.
Infine, si segnala come l’Agenzia sia stata piuttosto chiara anche nel caso in cui i contribuenti non adempiano ai nuovi obblighi. Infatti, la fattispecie di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti e` punita con la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio. Nel caso di errore che si ripete, si applica il principio della moltiplicazione matematica della sanzione e non quello del cumulo giuridico. Ci si puo` ravvedere pagando la sanzione ridotta, ma non esistono attenuazioni nel caso di errori commessi nel primo invio.


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