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Contribuzione previdenziale degli amministratori

- La fattispecie della doppia iscrizione previdenziale dell’amministratore è stata risolta a favore dell'Inps, mediante l'interpretazione autentica operata dal D.L. n. 78/2010, che delimita il divieto di contemporanea iscrizione a più assicurazioni alle sole attività d'impresa. Sono esclusi dalla disciplina i rapporti di lavoro parasubordinati disciplinati dalla legge n. 335/1995 e coloro che, stante il quadro attuale, avevano già compiuto 65 anni all'entrata in vigore della gestione separata (1.04 o 30.06.2006) e coloro che, alla stessa data, avevano compiuto 60 anni e abbiamo richiesto la cancellazione dalla gestione separata.
- Nell’ipotesi di società commerciali o artigiane, la presenza di un compenso riduce il peso complessivo dei contributi, poiché l’aliquota contributiva gravante sul predetto compenso è pari al 17%.